COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE Reclamo Pol. Nuova Grosseto Barbanella Avverso Esito Gara Barbanella-Massetana Del 110 3 Campionato Prov.Le Juniores
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
Reclamo Pol. Nuova Grosseto Barbanella Avverso Esito Gara Barbanella-Massetana Del 110 3 Campionato Prov.Le Juniores
Propone rituale reclamo la Pol. Nuova Grosseto Barbanella riguardo all’esito gara in oggetto terminata con la vittoria sul campo della Massetana per 6-3 chiedendo l’assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0.
Assume la reclamante la irregolare posizione in campo del calciatore della Massetana Ciolli Claudio, il quale dovendo scontare 6 giornate di squalifica comminategli nel Campionato Juniores 2002-2003 ( C.U. n° 39 del 304 3 C.-P. Grosseto) allorché militava nel G.S. Castiglionese, avrebbe dovuto, a dire della reclamante, scontarle nel Campionato Juniores 2003-2004.
La reclamante inoltre esamina la fattispecie anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 17 comma 6 del CGS, sostenendo che tale norma dovrebbe avere vigore solo per il settore professionistico e quindi la non applicabilità di tale norma al settore dilettanti, che è regolato dalle norme del titolo VIII e segnatamente dall’art. 41.
La C.D. esaminato il reclamo alla luce della nuova formulazione dell’art. 17 comma 6 del C.G.S. e pur apprezzando la interpretazione data dalla reclamante alle nuove norme del CGS decide di respingere il reclamo.
Il comma 6 citato costituisce una deroga specifica a quanto stabilito dal precedente comma 3, e prevede che, nel caso in cui il calciatore colpito da squalifica abbia cambiato società, la sanzione o il residuo di sanzione debba essere scontato nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza.
Secondo la reclamante tale norma non sarebbe applicabile ai dilettanti a mente dell’art. 41 CGS.
L’art. 41 citato in realtà non costituisce deroga a quanto stabilito dall’art. 17 il quale è norma specifica e così si pone rispetto all’art. 41 che è norma generale, inoltre detto articolo recita testualmente “il tesserato colpito da squalifica…. deve scontare la sanzione….nelle gare ufficiali…..della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione……”
Nel caso in esame il calciatore Ciolli ha cambiato società (dalla Castiglionese alla Massetana), e non ha partecipato alle gare della prima squadra di fatto così scontando la squalifica comminata nella stagione precedente, mentre partecipa a pieno titolo, in qualità di fuori quota, alle gare disputate dalla squadra juniores come quella sul cui esito si discute.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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