COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 17 del 30/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della U.S. CHIESINA UZZANESE contro la Decisione del G.S.Regionale che squalificava il calciatore Melioni Paolo fino al 24/12/03. (C.U. n.14 del 9/10/03.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 17 del 30/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della U.S. CHIESINA UZZANESE contro la Decisione del G.S.Regionale che squalificava il calciatore Melioni Paolo fino al 24/12/03. (C.U. n.14 del 9/10/03.) Nel corso della gara CHIESINA UZZANESE-PIEVE A NIEVOLE, valevole per la Coppa Toscana di I categoria, il giocatore in oggetto toccava più volte con una mano il petto del D.G., costringendolo ad indietreggiare di un passo. Gli rivolgeva, inoltre, frasi ingiuriose. Sanzione aggravata in quanto capitano. Contro il provvedimento in oggetto propone reclamo la U.S. CHIESINA UZZANESE la quale, pur confermando il comportamento scomposto del proprio tesserato, sottolinea come il fatto di aver toccato il petto dell’arbitro sia da considerare più un gesto per richiamarne l’attenzione che non un atteggiamento minaccioso. Per tale motivo chiede una riduzione della squalifica. . L’arbitro nel supplemento di rapporto, pur confermando che il gesto del calciatore non gli ha procurato alcun dolore, ribadisce come lo stesso sia stato compiuto nel tentativo di intimorirlo e non certamente per richiamarne l’attenzione. A tal proposito il D.G. sostiene come la sua attenzione era stata già richiamata nel momento in cui il giocatore si parava davanti a lui. A quel punto non vi era alcuna necessità di toccarlo al petto. Questa C.D. esaminati gli atti, rileva che la reclamante, contestando soltanto l’episodio sopra descritto, ammette che quanto indicato nella delibera del G.S. corrisponde al vero. Per quanto concerne, invece, l’oggetto del reclamo si osserva come dagli atti ufficiali appare confermato che il gesto del calciatore di toccare l’arbitro debba essere configurato come un atto di intimidazione e per tale motivo la squalifica al giocatore appare commisurata ai fatti addebitati. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo, disponendo l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it