COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della A.S Orciatico avverso l’esito della gara Vicarello – Orciatico del 12.10.2003 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 3 – 2 ).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Reclamo della A.S Orciatico avverso l’esito della gara Vicarello – Orciatico del 12.10.2003 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 3 – 2 ).
Con tempestivo e formalmente corretto reclamo la soc. Orciatico chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato in quanto allo stesso avrebbe partecipato il calciatore BERNARDONI Matteo schierato dalla soc. Vicarello malgrado a suo carico fosse pendente una squalifica relativa alla passata stagione agonistica mai scontata.
Niente ha controdedotto la soc. adita malgrado ritualmente avvisata.
Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto.
Il calciatore Bernardoni , a seguito di espulsione in una gara di Coppa Toscana di Terza Categoria , ebbe a subire una giornata di squalifica come da C.U 13 del 16 ottobre 2003. La punizione non pote’ essere scontata nella passata stagione sportiva in quanto la soc. Vicarello fu estromessa dalla competizione e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva ( art. 17 comma 6 C.G.S).
Nell’attuale stagione sportiva , la soc. Vicarello , essendo stata promossa in seconda categoria non disputa piu’ la coppa di Terza categoria e pertanto la sanzione andava scontata nella prima giornata di campionato cosa non avvenuta atteso che il calciatore ha preso parte a tutte le gare disputate dalla societa’ nell’attuale campionato ( Riparbella – Vicarello del 28.09.2003 ) ( Vicarello – Sanromanese del 05.10.2003 ) e appunto a quella oggetto di contenzioso.
P.Q.M
La C.D in applicazione del disposto di cui all’art.12 comma 5 lett. A) infligge alla soc. Vicarello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 . inoltre infligge al calciatore Bernardoni una ulteriore giornata di squalifica , al sig. Nigiotti Fabrizio quale accompagnatore Ufficiale la inibizione fino al 13 Dicembre 2003 ed alla societa’ l’ammenda pari a 50,00 €. Ordina la restituzione della tassa versata.
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