COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 20 del 20/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Impugnazione della Atletico Marginone A.C. 90 avverso la decisione del Giudice sportivo di Lucca in ordine alla gara Atletico Marginone – Virtus Spianate del 11 ottobre 2003, con la quale veniva inflitta la perdita della gara ad entrambe le società con il punteggio di 0-3, fermi restando i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di vari tesserati dei due sodalizi (Com. Uff. n. 15 del 23 ottobre 2003).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 20 del 20/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Impugnazione della Atletico Marginone A.C. 90 avverso la decisione del Giudice sportivo di Lucca in ordine alla gara Atletico Marginone – Virtus Spianate del 11 ottobre 2003, con la quale veniva inflitta la perdita della gara ad entrambe le società con il punteggio di 0-3, fermi restando i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di vari tesserati dei due sodalizi (Com. Uff. n. 15 del 23 ottobre 2003).
Con rituale gravame, inviato, come prescritto, anche alla controparte, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l’annullamento della decisione di cui in epigrafe, con conseguente assegnata vittoria per 3-0 in favore della stessa Atletico Marginone o, in subordine, che sia disposta la ripetizione della gara.
Il primo giudice aveva ravvisato come assolutamente corretta la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara in questione al 40° del primo tempo, allorquando si era scatenata una rissa di rilevanti proporzioni, che aveva visti coinvolti giocatori, tecnici ed accompagnatori di entrambe le squadre e taluni di essi riportando ferite evidenti che avevano determinato anche l’intervento di ambulanza e sollecitato quello dei carabinieri per ripristinare l’ordine in un contesto assolutamente degenerato e non più controllato.
Il Giudice Sportivo non aveva ravvisato alcuna distinzione di sorta sulle condotte degli appartenenti ai due sodalizi, chiamandoli tutti in corresponsabilità ed aveva ribadito il principio che al DG è rimessa la valutazione dei casi in cui è necessaria / opportuna la decisione della interruzione dell’incontro non soltanto quando sia compromessa, anche solo potenzialmente, la di lui incolumità ma anche allorquando siffatti pericoli siano ravvisabili anche o esclusivamente avuto riguardo ai calciatori o altri tesserati.
Deduce in questa sede la reclamante che la decisione non è corretta in quanto, come da specifico dettaglio che esplicita con il medesimo atto di gravame, soltanto alcuni giocatori della propria compagine avevano riportato pregiudizi fisici (ciò evocando una passività del loro operato, evidentemente vittime di aggressioni altrui), mentre i loro dirigenti si erano esclusivamente adoperati per riportare la calma tra i contendenti più accesi.
La impugnazione deve essere respinta.
La Commissione Disciplinare esaminato il rapporto gara, evidenzia come nello stesso appaia chiara la partecipazione di molti dei tesserati all’increscioso episodio di rissa e che non via sia alcuna esclusiva condotta degli appartenenti dell’una o dell’altra compagine (… si creava un assembramento nel quale confluivano tutti i giocatori, inclusi quelli in panchina e i dirigenti delle due società…) che vi erano state due espulsioni contestuali equamente ripartite, che due spettatori avevano tentato di invadere il terreno di gioco, …che malgrado il fattivo comportamento dei dirigenti, permanevano forti tensioni tra le due squadre che induceva lo stesso arbitro a chiamare una pattuglia dei carabinieri che provvedeva a fare i rilievi del caso ed assumere informazioni…-.
Preso atto di quanto sopra, le indicazioni che emergono dal rapporto gara dell’arbitro, attestano - quale fonte dotata di fede privilegiata dalla Carte Federali – che gli esiti maggiormente pregiudizievoli per i giocatori dell’Atletico Marginone ( in effetti, i tre feriti, con pur lievi lesioni varie e sanguinamento, sono appartenenti esclusivamente a tale sodalizio, come dettagliatamente riportato anche dal medesimo rapporto del DG ) non immutano il quadro di corresponsabilità per il determinarsi di un determinato contesto ambientale, assolutamente degenerato e pericoloso per la salute di chicchessia, da attribuirsi a tutti i corrissanti, prescindendosi da chi possa avere avuta “la peggio”.
La decisione del primo giudice risulta, pertanto, corretta nei suoi presupposti in fatto e nei principi puntualmente richiamati a cui si rinvia, e deve essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, conferma la decisone del GS di cui in epigrafe, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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