COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 20 del 20/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE Reclamo della Società Mezzana avverso esito gara. Decisione del G.S. Provinciale di Pistoia contenuta nel C.U. n.14 del 29/10/03.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 20 del 20/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE Reclamo della Società Mezzana avverso esito gara. Decisione del G.S. Provinciale di Pistoia contenuta nel C.U. n.14 del 29/10/03. Il G.S., nella decisione impugnata, a seguito del reclamo della Società Cutiglianese ha, in accoglimento del citato, inflitto alla Società Mezzana la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in virtù della violazione da parte di quest’ultima del disposto regolamentare in tema di sostituzioni di calciatori durante una gara, riportato nel C.U. n.6 del 4/9/03. In particolare, in occasione della gara valevole per il campionato juniores provinciale disputata in data 18/10/2003, fra le squadre della U.S. Mezzana e della U.S. Cutiglianese, la prima ha effettuato n.6 sostituzioni anziché le 5 previste quale massimo possibile. La reclamante, con l’odierno reclamo conferma di avere effettuato n.6 sostituzioni, sostenendo tuttavia che le ultime due sono state effettuate al 45’ del secondo tempo sul risultato di 4-1 in proprio favore, quindi ininfluenti al fine del risultato finale. La reclamante chiede alla C.D. l’omologa del risultato conseguito sul campo o, in seconda istanza, la ripetizione della gara. La C.D., esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Per quanto attiene ai fatti, non possono sorgere dubbi circa l’anomala effettuazione delle sostituzioni dei calciatori operate dalla reclamante, anche per esplicita ammissione della stessa. Il Collegio tuttavia, pone la propria attenzione si tempi in cui le ultime sostituzioni sono avvenute. Dal rapporto arbitrale emerge che l’ultima sostituzione è avvenuta al 45’ del secondo tempo, così come la reclamante tiene ad osservare, tuttavia, dallo stesso rapporto arbitrale, si evince come i minuti di recupero, neutralizzazione, sono stati ben 5. Da quanto esposto, la C.D. ritiene che, in astratto, è possibile pensare che in detto lasso di tempo il risultato e la gara stessa , avrebbero potuto avere dei cambiamenti anche significativi. Da quanto emerso dagli atti il G.S. ha giustamente applicato l’art.12 comma 4 del C.G.S infliggendo alla Società Mezzana la perdita della gara con il punteggio di 3-0. P.Q.M La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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