COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 21 del 27/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo della Società Unione Sportiva Stia avverso alla squalifica fino al 23/04/2004 del calciatore Torniai Stefano (C.U. n. 16 del 23/10/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 21 del 27/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo della Società Unione Sportiva Stia avverso alla squalifica fino al 23/04/2004 del calciatore Torniai Stefano (C.U. n. 16 del 23/10/2003) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 19/10/2003, tra la società ricorrente e la Pianese: “Espulso per avere offeso il D.G. e per averlo spinto con un dito al corpo provocandogli momentaneo dolore. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Avverso tale decisione l’Unione Sportiva Stia proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore contestando la dinamica dei fatti ed eccependo che: · il minimo contatto presumibilmente avvenuto senza alcuna volontà lesiva tra il calciatore ed il D.G. fosse esclusivamente dovuto al tentativo di richiamare l’attenzione dello stesso sulle numerosissime interruzioni di giuoco che avrebbero giustificato un recupero decisamente maggiore di quello accordato; · il D.G. non avrebbe lamentato successivamente al fatto alcun dolore e non avrebbe avuto la necessità di richiedere l’intervento dei sanitari presenti a bordo campo; pertanto la società concludeva, anche con riferimento al corretto comportamento del giocatore nel corso degli anni, per l’annullamento del provvedimento o quantomeno per una sensibile riduzione dello stesso. Il supplemento arbitrale pervenuto, confermando quanto contenuto nel rapporto, chiariva che il dolore provato “…si protraeva fin quando il Sig. Torniai mi premeva con il suo dito ma cessava nel momento in cui lo toglieva”. Il documento non riusciva però a dirimere i dubbi inerenti alla dinamica del fatto considerando che nell’originario rapporto il D.G. rappresentava il contatto sia contro lo stomaco che contro la schiena, circostanza quest’ultima che appariva quantomeno singolare; per tale ragione la C.D. decideva quindi di convocare il D.G. per sentirlo in merito ai fatti descritti soprattutto con riferimento alla aggressività dimostrata dal calciatore. Il D.G. però, regolarmente convocato, non presenziava all’udienza del 21 novembre 2004 senza peraltro addurre alcuna giustificazione in merito ed in violazione degli artt. 1 co. III e 30 co. IV del Codice di Giustizia Sportiva con ciò inevitabilmente conferendo forza agli assunti difensivi. La dinamica del fatto deve pertanto essere ridimensionata in relazione alla lesività del gesto del Torniai nel contatto con l’arbitro sebbene tale azione appaia indubbiamente censurabile specialmente perché commessa dal capitano della formazione; tuttavia non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni ed al comportamento arbitrale, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Torniai Stefano fino al 23/02/04 anziché fino al 23/04/04 (mesi 3 + 1 perché capitano).Dispone la restituzione della relativa tassa.
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