COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 21 del 27/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara Quercegrossa – Manciano ( 2-1 ) del 12/10/2003. Campionato di I categoria, in C.U. Regionale Toscana n.16 del 23/10/2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 21 del 27/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara Quercegrossa – Manciano ( 2-1 ) del 12/10/2003. Campionato di I categoria, in C.U. Regionale Toscana n.16 del 23/10/2003. Nel C.U. citato, il G.S. regionale, sciogliendo la riserva evidenziata nel C.U. n.15 del 16/10/2003, accoglieva il reclamo della Società Manciano, infliggendo alla Società Quercegrossa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0, per avere violato la normativa in tema di utilizzo di giovani calciatori, prevista nel C.U. n.1 del 3/7/2003. In particolare viene imputato alla Società Quercegrossa di avere, nel corso della gara, utilizzato n.2 calciatori “ giovani “ anziché i tre previsti. La Società Quercegrossa interponeva appello alla decisione del G.S. regionale avanti alla C.D. Nel merito, la reclamante sostiene che, a causa di una errata distribuzione delle maglie di gioco rispetto alla numerazione trascritta nella distinta ufficiale dei calciatori presentata all’arbitro, la maglia n.17, assegnata al calciatore Mazzoni Marco ( nato nell’anno 1983 ) veniva indossata erroneamente dal calciatore Mastacchi Claudio ( nato nell’anno 1966 ), mentre la maglia n.18, destinata al Mastacchi, veniva indossata dal Mazzoni. La reclamante precisa inoltre che il calciatore Mastacchi, pure essendo indicato in distinta, non ha partecipato comunque alla gara non essendo stato utilizzato neppure parzialmente e sostiene che in realtà, al di la delle apparenze, la normativa sull’utilizzo dei calciatori “ giovani “ è stata comunque osservata, la reclamante conclude chiedendo: nel merito il ripristino del risultato acquisito sul campo con conseguente annullamento della decisione di primo grado; in via istruttoria il riscontro visivo con il D.G. e l’audizione personale. La C.D. si è occupata del caso in due distinti momenti a causa dell’assenza giustificata del D.G. all’udienza del 14/11/2003. In detta udienza la C.D. ha proceduto alla identificazione dei sig.ri Mazzoni Marco e Mastacchi Claudio, rinviando alla udienza del 21/11/2003 l’espletamento dell’ulteriore attività istruttoria. Nella data citata, alla presenza di tutti i soggetti interessati, la C.D. ha provveduto a ripristinare la disposizione in aula dei calciatori già precedentemente identificati, ed è stato introdotto in aula l’arbitro della gara in oggetto. Il D.G., più volte esplicitamente sollecitato, ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere nei presenti i calciatori oggetto di sostituzione durante la gara di cui è causa, confermando in ogni sua parte il rapporto di gara. Uscito il D.G., il Presidente della Società Quercegrossa, ha tenuto a precisare che, visto il tempo trascorso, le risposte del D.G. non potevano che essere quelle esplicitate, puntualizzando che il calciatore Mastacchi non ha comunque preso parte, neppure parzialmente, alla gara. La C.D., esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Da quanto è emerso nel dibattimento il Collegio rileva come il comportamento, assolutamente corretto da parte della reclamante, predispone nell’orientare il convincimento nel senso di ritenere la buona fede della stessa, tuttavia gli atti ufficiali, le dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione e, per ultima, ma non ultima la dichiarazione resa dalla reclamante in sede di gravame, ove si evidenzia un errore nella distribuzione delle maglie rispetto a quanto trascritto nella distinta ufficiale di gara, non permettono un’interpretazione diversa da quella oggettivamente risultante dalla istruttoria. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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