COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 21 del 27/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE Impugnazione della Unione Montalbano Calcio avverso la squalifica del giocatore Sig. MARIOTTI Luca inflitta dal G.S. Regionale per mesi quattro, fino al 23 febbraio 2004 (Com. Uff. n. 16 del 23 ottobre 2003 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 21 del 27/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE Impugnazione della Unione Montalbano Calcio avverso la squalifica del giocatore Sig. MARIOTTI Luca inflitta dal G.S. Regionale per mesi quattro, fino al 23 febbraio 2004 (Com. Uff. n. 16 del 23 ottobre 2003 ). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo congrua riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, Sig. MARIOTTI Lucca, che il G.S. regionale aveva così motivato: “A seguito di un’ammonizione spingeva il D.G. con le mani facendolo indietreggiare di circa un metro. Accompagnava tale gesto con frase irriguardosa ”- Deduceva la reclamante che il tesserato aveva avuto un comportamento irriguardoso e scomposto verso l’arbitro nella concitazione del momento, ma si era rivolto a lui a mani congiunte “ a mò di preghiera”, senza estrinsecare la minima forma di violenza, pur ammettendo che un’offesa era stata proferita al momento dell’espulsione. L’arbitro aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto: “……dopo essere stato ammonito per un intervento su un suo avversario, mi sospingeva allontanandomi di circa un metro e dicendomi “…che … hai fischiato?…”.- Osserva questa CD – posta la fede privilegiata che le Carte federali attribuiscono alla versione arbitrale, ove discordante dalla tesi difensiva - che la condotta del giocatore è certamente riconducibile ad una non modesta espressione di aggressività materiale verso l’arbitro, caratterizzata da una spinta con il petto del calciatore medesimo verso l’altrui sterno. Ed invero, nel supplemento di rapporto, l’arbitro ha meglio precisato la forma del contatto volontario subito, appunto dichiarando che il MARIOTTI “…gli veniva incontro spingendomi con il petto…”, da ciò essendo derivato comunque un non modesto arretramento del suo corpo (come ribadito: un metro), ma senza conseguenza lesiva, con assenza di percezione dolorifica. Anche l’atteggiamento successivo alla espulsione del calciatore appare non consono, né rispettoso dell’arbitro e, pertanto, la frase certamente deve essere valutata come irriguardosa. Ritiene, conclusivamente il Collegio – tenuti presenti fatti e decisioni similari - che per la natura e tipologia della spinta, “con il petto” ( di minore portata ed efficacia pregiudizievole ) e della frase come sopra riportata, la stessa debba essere valutata in termini di minore gravità e che pertanto la sanzione, come inflitta dal GS – quest’ultimo avendo correttamente adottato una decisione privo del chiarimento successivo poi pervenuto al Collegio, nella prima sede prospettatasi una spinta “ordinaria”, cioè “a mani aperte” - può essere ridotta. La sanzione che appare proporzionata al caso di specie deve stabilirsi in mesi tre. P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore MARIOTTI LUCA fino al 23 gennaio 2004 ( anziché fino al 23 febbraio 2004, come stabilito dal primo giudice) e dispone restituirsi la relativa tassa.
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