COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo Presentato Dall’a.C. Soci Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Gargiani Stefano Fino Al 30.04.2004. (C.U. N° 17 Del 30.10.2003.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo Presentato Dall’a.C. Soci Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Gargiani Stefano Fino Al 30.04.2004. (C.U. N° 17 Del 30.10.2003.) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il tesserato Gargiani Stefano poiché questi, allorché il D.G. gli mostrava il cartellino giallo per comminargli l’ammonizione, si avvicinava al medesimo pestandogli volontariamente un piede. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Soci – Capolona del 26.10.2003. Con rituale e sintetico reclamo, la società adiva questa Commissione Disciplinare, al fine di ottenere una riduzione della sanzione comminata, contestando la volontarietà del gesto del giocatore. La società concludeva con la richiesta di audizione personale. Per l’istruzione del fascicolo il Collegio richiedeva al D.G. un supplemento di rapporto. In quest’ultimo atto l’arbitro confermava la volontarietà dell’atto posto in essere dal Gargiani. In rappresentanza della società, all’odierna udienza si presentava – munito di rituale delega - il sig. Moreno Sassoli. Il rappresentante della società confermava ancora una volta l’assoluta assenza di volontarietà nel gesto del giocatore, specificando altresì l’esatta dinamica dei fatti. Il gesto sarebbe avvenuto, sostiene la reclamante, mentre il calciatore indietreggiava dopo essersi girato per mostrare il proprio numero di maglia al D.G.. Il reclamo merita accoglimento. Ancorché risulti del tutto evidente la volontarietà del gesto, indicata chiaramente dal D.G. già nel primo referto, e successivamente confermata in sede di supplemento, dagli atti si evince anche una totale mancanza di conseguenze, anche momentanee, per lo stesso arbitro. La tesi proposta dalla società non appare incompatibile con quanto descritto dall’arbitro; nello stesso reclamo la società evidenzia l’andamento agonistico della gara e la presenza di un certo nervosismo in campo. Non è pertanto accoglibile la tesi della società in merito alla mancanza di volontarietà del giocatore (il quale, anche in ipotesi, non avrebbe dovuto avvicinarsi all’arbitro tanto da correre il rischio di pestarlo); dagli atti prodotti in questa sede, però, emergono elementi che consentono un’equa riduzione della squalifica inflitta al Gargiani. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. Gargiani Stefano fino al 31.01.2004. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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