COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della Società Unione Sportiva S. Brigida avverso alla perdita della gara contro la Società U.S. Albor Grassina, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 52 Euro (C.U. n. 18 del 6/11/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della Società Unione Sportiva S. Brigida avverso alla perdita della gara contro la Società U.S. Albor Grassina, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 52 Euro (C.U. n. 18 del 6/11/2003) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata per la rinuncia alla prosecuzione dell’incontro disputatosi, in data 26/10/2003, tra la società ricorrente e la Società U.S. Albor Grassina: “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 17 del 30/10/2003 il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che la gara è stata sospesa al 30° del s.t. avendo la società ospitante rinunciato al proseguimento della stessa per questi motivi, visto l’art. 53 nn. 1 – 2 e 7 N.O.I.F., infligge all’U.S. S. Brigida la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di 52 Euro quale prima rinuncia.” Avverso tale decisione l’Unione Sportiva S. Brigida proponeva rituale reclamo eccependo la sussistenza di una giusta causa per la sospensione della gara. Lamenta la società che, nella ripresa dell’incontro menzionato, un grave infortunio occorso al giocatore Mannelli Lorenzo avesse profondamente scosso l’intera squadra inducendo parte dei calciatori a rientrare negli spogliatoi per malesseri mentre altri si sarebbero cambiati per accompagnare la moglie ed il figlio del compagno di squadra che, a causa di un ritardo nei soccorsi, sarebbe rimasto sul campo per un considerevole lasso di tempo prima della sua ospedalizzazione. In questo frangente il capitano della squadra decideva quindi di sospendere l’incontro rilasciando apposita attestazione allegata al rapporto arbitrale. Pertanto la società concludeva in tesi per la ripetizione dell’incontro ed in ipotesi per la revoca della sanzione pecuniaria nonché del punto di penalizzazione in classifica. All’udienza del 28/11/2003 il Direttore Sportivo della società, Sig. Giovanni Massai, opportunamente delegato , compariva personalmente confermando quanto indicato nel reclamo e ribadendo la particolare gravità nell’incidente di giuoco. Occorre preliminarmente sottolineare che tutta la commissione comprende pienamente il momento di sofferenza del S. Brigida ed in particolare del calciatore Lorenzo Mannelli, cui vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione. Per quanto concerne i fatti portati all’attenzione di questa C.D. dalla reclamante sono assolutamente coincidenti con il contenuto del rapporto di gara che, ad eccezione di qualche dettaglio assolutamente ininfluente ai fini della decisione, conferma la ricostruzione dedotta. Bisogna che un incidente può certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui sviluppo è indubbiamente una delle finalità principali di questo splendido giuoco) e che alcuni valori come la solidarietà, lo spirito di squadra, l’umanità, possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non possono in alcun modo non essere comprese da questa C.D., ma è altrettanto vero che, come correttamente riportato dal giudice di prime cure, le formazioni che scendono in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tale senso deve essere interpretato l’art. 53 N.O.I.F. che ne determina le sanzioni. Non occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali infortuni, anche importanti, che sicuramente hanno scosso i giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l’incontro. Anzi bisogna rilevare come l’infortunio, in un giuoco che prevede gesti atletici di notevole portata, sia uno degli elementi strutturalmente connessi alla gara per cui non sarebbe nemmeno possibile invocare l’eventuale applicazione dell’art. 12 co. 4 del C.G.S. La sanzione pertanto, contenuta nei minimi limiti edittali, risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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