COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 23 del 12/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara Bibbiena – Affrico (4-1) del 15/11/03. Campionato Juniores Regionale, in C.U. Regionale Toscana n.20 del 20/11/03.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 23 del 12/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara Bibbiena – Affrico (4-1) del 15/11/03. Campionato Juniores Regionale, in C.U. Regionale Toscana n.20 del 20/11/03. Squalifica per tre gare effettive al calciatore Tarantello Niccolò (Affrico) in quanto a fine gara invitava un compagno a colpire il D.G. Reclama la Società Affrico, sostenendo che il proprio calciatore non ha profferito la frase incriminata “ ma che gli dai la mano a fare, dagli un calcio in testa piuttosto” imputando l’episodio, ad “ grossolano errore di interpretazione “ da parte del D.G. La reclamante chiede inoltre di essere ascoltata in udienza. Il D.G., nel supplemento di rapporto, conferma la tesi già espressa nel rapporto di gara. Il Collegio, nella riunione del 6/12/03, ha convocato la reclamante, la quale ha confermato che il Tarantello non ha rivolto alcuna parola all’arbitro cosa che invece è stata fatta dall’allenatore e dal capitano della squadra. La C.D. accoglie il reclamo per i motivi di seguito esposti. In primo luogo non vi è da dubitare circa la veridicità di quanto affermato dal D.G., pertanto sul punto non vi sono dubbi di alcun genere. Giova evidenziare comunque, che la difesa della reclamante, pone l’accento sul fatto che il calciatore non ha rivolto alcuna frase all’arbitro, mentre il punto saliente del fatto è un altro, ovvero dimostrare che il calciatore Tarantello non ha rivolto al compagno la frase destinata ad indurre lo stesso ad una attività violenta verso il D.G. La reclamante quindi non ha dimostrato l’estraneità del proprio tesserato al fatto che gli viene imputato. Tuttavia, analizzando nel suo complesso il contenuto della frase pronunciata dal Tarantello, la C.D. rileva come la stessa non riveste i crismi di una vera e propria istigazione alla violenza, ma piuttosto una condotta gravemente offensiva verso l’arbitro: da quanto esposto se ne ricava che la sanzione deve essere diminuita nella sua quantificazione. P.Q.M. La C.D. riduce la squalifica al calciatore Tarantello Niccolò da tre a due giornate effettive di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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