COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo Presentato Dal G.S. Ponte A Moriano Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Guidi Fabio Per 5 Gare. (C.U. N° 19 Del 13.11.2003.)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Reclamo Presentato Dal G.S. Ponte A Moriano Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Guidi Fabio Per 5 Gare. (C.U. N° 19 Del 13.11.2003.)
Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il calciatore Guidi Fabio per 5 gare effettive poiché questi, espulso per gioco violento, alla notifica offendeva e minacciava il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano.
I fatti accadevano nel corso dell’incontro Valle di Ottavo – Ponte a Moriano del 9.11.2003.
Con il reclamo proposto la società conferma sostanzialmente i fatti, imputando le frasi proferite ad un momento di particolare agitazione del calciatore.
Il supplemento di rapporto richiesto all’arbitro conferma quanto già emergeva dal primo referto; il D.G. puntualizza altresì che il Guidi si allontanava dal terreno di giuoco solo grazie all’intervento dei suoi compagni.
Il gravame non merita accoglimento; i fatti, ben riferiti dal D.G., appaiono sanzionati dal Primo Giudice congruamente e in conformità con l’accaduto, dovendosi ricordare l’aggravante legata alla funzione di capitano del calciatore.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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