COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della U.S Etruria Policiano avverso esito gara Etruria Policiano – Rigutino del 02.11.2003 valida per il campionato di terza categoria . (risultato 0 – 0 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Reclamo della U.S Etruria Policiano avverso esito gara Etruria Policiano – Rigutino del 02.11.2003 valida per il campionato di terza categoria . (risultato 0 – 0 )
Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la U.S Etruria Policiano , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art. 12 comma 5 C.G.S , in quanto allo stesso ha preso parte il calciatore PASQUI Dimitri che , secondo la reclamante , non aveva ancora compiutamente scontato una squalifica di otto giornate relative alla passata stagione.
Controdeduce correttamente la societa’ Rigutino , chiedendo il rigetto del gravame in quanto il Pasqui avrebbe scontato la squalifica nel campionato di Eccellenza nella squadra della Castiglionese. Completa la sua missiva elencando le gare a cui il calciatore non ha partecipato.
Il reclamo deve essere respinto per le considerazioni che seguono.
Il calciatore Pasqui Dimitri , nella decorsa stagione sportiva era tesserato per la soc. Rigutino . Durante le gare di “play-off” , Rigutino – Anghiari del 4 maggio 2003 , veniva espulso e squalificato per 8 giornate (C.U 39 del 7 maggio 2003).
In data 8 settembre 2003 , il Pasqui veniva trasferito alla soc. Castiglionese che milita nel campionato di eccellenza e non partecipa alle seguenti gare:
Castiglionese – Monteriggioni del 14.09.2003
Fiesole Caldine – Castiglionese del 21.09.2003
Castiglionese – M.M Subbiano del 24.09.2003
Monte Murlo – Castiglionese del 28.09.2003
Castiglionese – Scandicci del 05.10.2003
Poggibonsi – Castiglionese del 12.10.2003
Castiglionese – Pontassieve del 19.10.2003
Impavida – Castiglionese del 26.10.2003
In data 31.10.2003 , il calciatore , veniva nuovamente tesserato dalla soc. Rigutino ed avendo gia’ scontate tutte le giornate di squalifica , poteva essere regolarmente impiegato dal giorno 01.11.2003 e pertanto la sua partecipazione alla gara oggetto di contenzioso del giorno 2.11.2003 era perfettamente regolare.
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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