COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della U.S Etruria Policiano avverso esito gara Etruria Policiano – Rigutino del 02.11.2003 valida per il campionato di terza categoria . (risultato 0 – 0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della U.S Etruria Policiano avverso esito gara Etruria Policiano – Rigutino del 02.11.2003 valida per il campionato di terza categoria . (risultato 0 – 0 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la U.S Etruria Policiano , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art. 12 comma 5 C.G.S , in quanto allo stesso ha preso parte il calciatore PASQUI Dimitri che , secondo la reclamante , non aveva ancora compiutamente scontato una squalifica di otto giornate relative alla passata stagione. Controdeduce correttamente la societa’ Rigutino , chiedendo il rigetto del gravame in quanto il Pasqui avrebbe scontato la squalifica nel campionato di Eccellenza nella squadra della Castiglionese. Completa la sua missiva elencando le gare a cui il calciatore non ha partecipato. Il reclamo deve essere respinto per le considerazioni che seguono. Il calciatore Pasqui Dimitri , nella decorsa stagione sportiva era tesserato per la soc. Rigutino . Durante le gare di “play-off” , Rigutino – Anghiari del 4 maggio 2003 , veniva espulso e squalificato per 8 giornate (C.U 39 del 7 maggio 2003). In data 8 settembre 2003 , il Pasqui veniva trasferito alla soc. Castiglionese che milita nel campionato di eccellenza e non partecipa alle seguenti gare: Castiglionese – Monteriggioni del 14.09.2003 Fiesole Caldine – Castiglionese del 21.09.2003 Castiglionese – M.M Subbiano del 24.09.2003 Monte Murlo – Castiglionese del 28.09.2003 Castiglionese – Scandicci del 05.10.2003 Poggibonsi – Castiglionese del 12.10.2003 Castiglionese – Pontassieve del 19.10.2003 Impavida – Castiglionese del 26.10.2003 In data 31.10.2003 , il calciatore , veniva nuovamente tesserato dalla soc. Rigutino ed avendo gia’ scontate tutte le giornate di squalifica , poteva essere regolarmente impiegato dal giorno 01.11.2003 e pertanto la sua partecipazione alla gara oggetto di contenzioso del giorno 2.11.2003 era perfettamente regolare. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it