COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara Albinia – Mobilieri Ponsacco (3-1) del 23/11/2003 Campionato Promozione, in C.U. Regionale Toscana n. 21 del 27/11/2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara Albinia – Mobilieri Ponsacco (3-1) del 23/11/2003 Campionato Promozione, in C.U. Regionale Toscana n. 21 del 27/11/2003. Reclamo della Società Mobilieri Ponsacco avverso la squalifica fino al 27/01/2004 del calciatore Stasi Gianluca, per avere strattonato con forza un AA afferrandolo per le spalle, offendendo nel contempo la terna. La reclamante sostiene di non dovere mettere in discussione i fatti almeno nelle linee generali, ma intende analizzare con attenzione il comportamento “ di per se’ deplorevole” del proprio tesserato. In particolare la reclamante non contesta lo strattonamento dell’AA, tuttavia riconduce il fatto alla concitazione del momento e dello spazio esiguo occupato dagli attori dei fatti. Circa le offese pronunciate dallo Stasi, la reclamante sostiene che le stesse erano riferite ai giocatori avversari e non alla terna arbitrale. La reclamante, dopo una lunga disquisizione circa l’elemento psicologico dell’atto sanzionabile, conclude per una congrua riduzione della squalifica. L’AA, nel supplemento di rapporto conferma i fatti ribadendo come lo stesso fosse, nel momento dello strattonamento da parte dello Stasi, fermo e non in movimento, come invece sostenuto dalla reclamante e che le frasi offensive pronunciate dal predetto tesserato si riferivano indiscutibilmente alla terna arbitrale. La C.D., esaminati gli atti ufficiali e le difese svolte dalla reclamante, respinge il reclamo. Ancora una volta il Collegio ribadisce come, nel diritto sportivo, da non confondere con quello penale ove sussistono altre norme, la versione dei fatti riportata dall’arbitro e dai suoi assistenti, costituisce prova privilegiata, almeno fino a quando non viene fornita una versione diversa, valutabile oggettivamente e riscontrabile per tabulas. Di per sè, quanto affermato potrebbe essere sufficiente a determinare nel Collegio il convincimento nel senso di ritenere il reclamo privo di fondamento, quindi meritevole di reiezione. Tuttavia da un’analisi più particolareggiata del reclamo, la C.D. ritiene di dovere intervenire per dare un segnale di chiarezza nell’ambito dei gravami contro le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado. Nel caso in oggetto, la difesa della reclamante non contesta i fatti, ma tenta di fare apparire un comportamento scorretto ed antisportivo (strattonamento di un Arbitro), come un gesto dettato dalla concitazione del momento, riconducibile ad una quasi normale attività per richiamare l’attenzione di una persona. Il richiamo al diritto penale sviluppato dalla reclamante sul punto appare del tutto fuori luogo; infatti allo Stasi non viene contestato alcun atteggiamento aggressivo verso L’AA, bensì un semplice strattonamento alle spalle. E’ di tutta evidenza che lo Stasi non voleva compiere una aggressione e per provarlo non necessita scomodare la disciplina del diritto penale, soltanto che tale atteggiamento non è consentito dal diritto sportivo e la relativa sanzione è stata giustamente, anche per quanto attiene l’entità, inflitta dal G.S. Forse per evitare sanzioni così pesanti occorrerebbe insistere maggiormente con l’educazione sportiva dei tesserati, sia per quanto attiene l’uso degli arti sia per quanto concerne quello delle parole. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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