COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo Presentato Dall’a.S. Barga Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Marroni Michele Per 4 Gare (C.U. N° 22 Del 04.12.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo Presentato Dall’a.S. Barga Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Marroni Michele Per 4 Gare (C.U. N° 22 Del 04.12.2003) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava per quattro gare effettive il calciatore Marroni Michele, poiché questi, espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G., squalifica aggravata in quanto capitano. Il fatto accedeva nel corso della gara Piano di Coreglia – Barga del giorno 30.11.2003. Con il reclamo proposto la società evidenzia la mancanza di precedenti per il calciatore e asserisce che le frasi proferite dal Mori in realtà non erano rivolte all’arbitro ma nei propri confronti, per lo sbaglio commesso che ha comportato la seconda ammonizione. La società conclude con la richiesta di un “colloquio del nostro tesserato di fronte a Codesta Commissione, per fornire quelle scuse e quei chiarimenti non forniti al D.G.”. Osserva preliminarmente la Commissione, ribadendo quanto già più volte evidenziato, che la richiesta di audizione personale deve necessariamente essere conforme alle Carte Federali, e quindi: 1) Può essere richiesta solo dalla società reclamante (o dal reclamante se il tesserato reclama in proprio); 2) Deve essere chiara ed inequivocabile; 3) Non può prevedere l’audizione di terzi (in questo caso il calciatore), essendo vietata la prova testimoniale in questo tipo di procedimento disciplinare sportivo (altra questione è quella degli illeciti sportivi). Ciò premesso, la Commissione Disciplinare ritiene che il reclamo non possa essere accolto. La dinamica degli eventi descritta sul referto arbitrale (che indica con precisione anche le frasi proferite – il tenore delle quali non lascia adito a dubbi sul destinatario – frasi pronunciate dopo la notifica dell’espulsione, avvenuta per fatto di gioco) appare chiara e lineare, senza possibilità di dubbi in seno all’accaduto. L’irrogazione del sanzione da parte del Giudice Sportivo appare quindi congrua, e calibrata sulla qualifica di capitano ricoperta dal Marroni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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