COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Impugnazione del U.S. S. Frediano avverso la inibizione del tesserato Sig. MAINETTI Pier Luigi inflitta dal G.S. Regionale per un anno ed otto mesi , fino al 6 luglio 2005 (Com. Uff. n. 18 del 6 novembre 2003 ).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Impugnazione del U.S. S. Frediano avverso la inibizione del tesserato Sig. MAINETTI Pier Luigi inflitta dal G.S. Regionale per un anno ed otto mesi , fino al 6 luglio 2005 (Com. Uff. n. 18 del 6 novembre 2003 ).
Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo congrua riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. MAINETTI PierLuigi, che il G.S. regionale aveva così motivato: “Allontanato per avere offeso il D.G. alla notifica scagliava contro l’arbitro, non raggiungendolo, la bandierina. Uscito dal campo, persisteva nel proprio contegno ingiurioso”-
A sostegno della impugnazione, deduceva la reclamante quanto segue: “ …riteniamo che nel comportamento generale, censurabile, del Sig. Mainetti non ci siano mai state minacce e sia stato valutato un gesto di stizza ( gettare via la bandierina) come un gesto di voler nuocere (scagliarla verso l’arbitro). Tesi avvalorata dal susseguente comportamento del Mainetti: dopo il gesto è seguita l’uscita dal campo senza intervento alcuno affinché questo avvenisse…”.-
Il reclamo può essere accolto.
L’arbitro aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, prima segnalando come il Mainetti avesse contestato una sua decisione urlando e profferendo numerose farsi ingiuriose e, quindi “…quando gli ho intimato di lasciare il terreno di gioco mi ha scagliato contro, non colpendomi, la bandierina. Uscito dal campo si è sistemato dietro la rete ed ha continuato ad insultarmi…”.-
Osserva questa CD come la descrizione del fatto, qui apprezzabile, ha correttamente determinato il primo Giudice ad una valutazione dello stesso con connotati di particolare aggressività e, non di meno, di non trascurabile pericolosità verso l’altrui incolumità, come può conseguire dal lancio - da pochi metri di distanza - di una bandierina, cioè di un bastone, verso ( contro…) una persona; tra l’altro, in un contesto di pluralità di ingiurie antecedente, contestuale e successivo, che ulteriormente poteva avvalorare l’atteggiamento volontario ed aggressivo del soggetto agente.
Tuttavia, nel supplemento di rapporto, l’arbitro – preso atto delle deduzioni difensive contenute nel reclamo - ha meglio precisato l’episodio “…La bandierina lanciata è stato probabilmente, come sostiene la società reclamante, un gesto di stizza, visto che, nonostante la breve distanza tra me e l’assistente (4-5 metri), questa cadeva a terra, non scagliata con particolare forza. Come sottolineato dalla società il Sig. Magneti non mi ha minacciato ed ha abbandonato il terreno di gioco senza l’intervento di alcuno…”, da ciò derivando una lettura della vicenda notevolmente diversa e sicuramente di portata molto meno grave. Anche l’atteggiamento successivo alla espulsione del tesserato appare certamente non consono, né rispettoso dell’arbitro, ma bene si sovrappone ad una condotta complessiva scevra da reale volontà aggressiva e lesiva verso il DG.
Ritiene, conclusivamente il Collegio – tenuti presenti fatti e decisioni similari - che per la natura e tipologia del gesto del lancio della bandierina verso terra ( quindi, “di stizza”) la stessa condotta debba essere valutata in termini di minore gravità e che, pertanto, la sanzione, come inflitta dal GS – quest’ultimo avendo adottato una decisione privo del chiarimento successivo, poi pervenuto al Collegio, nella prima sede prospettatasi, in sostanza, una fattispecie che si poteva interpretare in modo del tutto diverso) - può essere ampiamente ridotta.
La sanzione che appare proporzionata al caso di specie deve stabilirsi in mesi tre.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la inibizione inflitta al tesserato MAINETTI PIERLUIGI fino al 6 febbraio 2004 ( anziché fino al 6 luglio 2005, come stabilito dal primo giudice) e dispone restituirsi la relativa tassa
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Impugnazione del U.S. S. Frediano avverso la inibizione del tesserato Sig. MAINETTI Pier Luigi inflitta dal G.S. Regionale per un anno ed otto mesi , fino al 6 luglio 2005 (Com. Uff. n. 18 del 6 novembre 2003 )."