COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/11/2003 pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO DEL CALCIATORE VENTURINI JACOPO (S.S. BENACENSE RIVA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DI CUI AL C.U. N. 24 DI DATA 06.11.2003 (GARA BENACENSE RIVA – APPIANO CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DELL’ 1.11.2003)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/11/2003 pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO DEL CALCIATORE VENTURINI JACOPO (S.S. BENACENSE RIVA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DI CUI AL C.U. N. 24 DI DATA 06.11.2003 (GARA BENACENSE RIVA – APPIANO CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DELL’ 1.11.2003) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Juniores Regionale dell’1.11.2003 Benacense Riva – Appiano, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Jacopo Venturini (S.S. Benacense Riva) la squalifica a tutto il 6 marzo 2004 per avere colpito l’arbitro da tergo con una spallata e per averlo offeso nell’uscire dal terreno di gioco. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso il Venturini, affermando di avere urtato il direttore di gara fortuitamente siccome spinto da altri calciatori alle proprie spalle; ammettendo invece il successivo comportamento ingiurioso e chiedendo la riduzione della sanzione. In esito all’audizione del reclamante e del Direttore di gara, si è potuto accertare quanto segue. L’arbitro, pur confermando di essere stato urtato violentemente da tergo dal Venturini, non ha escluso che l’urto potesse essere fortuito siccome provocato dallo spintonamento subito dal Venturini ad opera di altri calciatori che si erano avvicinati per protestare contro una decisione tecnica assunta. Non potendosi dunque escludere la fortuità dell’urto, appare di giustizia annullare il provvedimento di squalifica inflitto per tale comportamento. Per il comportamento successivo all’espulsione (frase gravemente irriguardosa profferita nei confronti del Direttore di gara, ammessa dallo stesso reclamante), sanzione congrua appare quella della squalifica per due giornate di gara. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Jacopo Venturini alla squalifica per due gare effettive. Poiché il reclamo è stato seppure parzialmente accolto, si ordina la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it