COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 8/10/2003 pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. NURSIA CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. NURSIA C5 – VICTORIA MOCAIANA DISPUTATA IL 13.9.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n 13 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 17.9.2003 pubblicato in data 17.9.2003 – Campionato Regionale di Calcio a 5 – 1^ di andata – girone A)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 8/10/2003 pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. NURSIA CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. NURSIA C5 – VICTORIA MOCAIANA DISPUTATA IL 13.9.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n 13 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 17.9.2003 pubblicato in data 17.9.2003 – Campionato Regionale di Calcio a 5 – 1^ di andata – girone A) Per la squalifica fino al 30.4.2004 inflitta al calciatore Nardi Emanuele. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 2.10.2003, la seguente decisione. f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S. NURSIA CALCIO A 5 , adducendo i seguenti: m o t i v i .Inesistenza del fatto contestato e comunque eccessività della sanzione. E pertanto 7 chiedeva : l’annullamento della squalifica ed in subordine riduzione della stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante avendone questi fatta esplicita richiesta. m o t i v i d e l l a d e c i s i o n e SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : - Il 2° arbitro ha confermato quanto riportato nel referto di gara. - Ha ribadito, quindi, a differenza di quanto dichiarato dalla Soc. reclamante che i fatti si sono verificati come descritti nel rapporto per cui non è consentito avere dubbi sul comportamento certamente censurabile tenuto dal calciatore Nardi. - Il fatto che le dichiarazioni dell’arbitro siano assistite da presunzione di verità non consentono di dare credito alle ipotesi formulate dalla A.S. Nursia Calcio a 5 nel proprio reclamo, in assenza di riscontri obiettivi. - Peraltro non può sottacersi la circostanza che l’arbitro, in sede di audizione dinanzi a questa Commissione, ha riferito i fatti con dovizia di particolari non in contrasto tra loro per cui debbono ritenersi credibili. - Da quanto sopra discende che la deprecata condotta tenuta dal Nardi va sanzionata. - A tal fine ritiene questa Commissione che secondo la costante giurisprudenza della C.A.F., lo sputo al viso va qualificato, oltre che come atto di violenza, anche come manifestazione di vilipendio e disprezzo. - Ciò non7 toglie che, a giudizio di questa Commissione possa, la sanzione inflitta al Nardi, essere oggetto di riduzione per renderla più proporzionata al fatto commesso. - Di conseguenza si ritiene equo ridurre fino al 28.2.2004 la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Nardi Emanuele. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S. NURSIA CALCIO A 5 di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Nardi Emanuele fino a tutto il 28.2.2004. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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