COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 12/09/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO / ATLETICO MAGIONE DISPUTATA AD AGELLO IL 5.4.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 61 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 9.4.2003 pubblicato in data 9.4.2003 – Campionato di 2^ categoria – girone A – 13^ di ritorno – stagione sportiva 2002/2003)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 12/09/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO / ATLETICO MAGIONE DISPUTATA AD AGELLO IL 5.4.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 61 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 9.4.2003 pubblicato in data 9.4.2003 – Campionato di 2^ categoria – girone A – 13^ di ritorno – stagione sportiva 2002/2003) e precisamente per: § Ammenda di euro 150,00 § Squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatopre Brunelli Gabriele. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.4.2003, la seguente decisione: f a t t o · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società reclamante, adducendo i seguenti m o t i v i inesistenza dei fatti addebitati. e pertanto chiedeva : l’annullamento delle sanzioni · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : § Il referto arbitrale, quale fonte privilegiata di prova, non è contestabile da mere affermazioni di parte, a meno che esse non siano suffragate da elementi tali da far sorgere dubbi circa la corrispondenza alla realtà della percezione dei fatti riferiti dall’arbitro e gli eventuali dubbi debbono essere però ingenerati dallo stesso rapporto, ove presenti contraddizioni, lacune, incongruenze o vizi di illogicità. § Tutto ciò non risulta dall’esame dei documenti ufficiali considerati nel caso in esame né peraltro appare evidente che la Società reclamante abbia addotto elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara, salvo a rappresentare illazioni che potrebbero essere eventualmente segnalati agli Organi arbitrali. § Tutto ciò chiarito, per quanto riguarda la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Brunelli, questa Commissione è dell’avviso che dagli atti non emergano circostanze tali da legittimare una riconsiderazione della sanzione stessa tenuto conto che il comportamento attribuito al detto Brunelli effettivamente si è concretizzato in una condotta offensiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara. Di conseguenza la sanzione appare proporzionata ed adeguata al comportamento medesimo. § Per quanto concerne, per contro, la sanzione dell’ammenda questa Commissione ritiene che la stessa possa essere ridotta ad Euro 75,00 perché la stessa possa presentarsi più corrispondente alla realtà dei fatti e più adeguata alla responsabilità della Società tenuto conto dell’effettivo svolgimento dei fatti stessi posti a base della sanzione irrogata. p. q. m. la c.d. d e l i b e r a In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Agello, di confermare integralamente la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Brunelli Gabriele e di ridurre ad Euro 75,00 l’ammenda inflitta alla Società. · Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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