COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 17/10/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A. C. GRUTI SAN TERENZIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRUTTI SAN TERENZIANO / GRIFO ATTIGLIANO – CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA – GIRONE C – 3^ GIORNATA DI ANDATA DISPUTATA IL 28.09.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 16 del Comitato Regionale Umbria del giorno 01.10.2003, pubblicato in pari data)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004
Comunicato Ufficiale N° 21 del 17/10/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DA A. C. GRUTI SAN TERENZIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
GRUTTI SAN TERENZIANO / GRIFO ATTIGLIANO - CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA – GIRONE C – 3^
GIORNATA DI ANDATA DISPUTATA IL 28.09.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U.
n. 16 del Comitato Regionale Umbria del giorno 01.10.2003, pubblicato in pari data)
E relativo alle seguenti sanzioni:
– Squalifica per tre gare al calciatore Montecchiari Anullo Damiano, il quale espulso per comportamento irriguardoso
verso l’Arbitro teneva nei confronti dello stesso un comportamento minaccioso;
– Inibizione a svolgere ogni attivita’ al dirigente Torricelli Pietrino per comportamento offensivo nei confronti del
Direttore di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.10.2003, la seguente decisione.
f a t t o
– SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
Comminava le sanzioni sopra riportate.
– NEI TERMINI proponeva reclamo l’A.C. Grutti San Terenziano, adducendo i seguenti:
m o t i v i
Il comportamento tenuto dai predetti tesserati non corrisponde a quello descritto dall’arbitro nel proprio referto.
E pertanto chiedeva : la riduzione delle sanzioni applicate dal Giudice Sportivo.
– ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. Nessuno compariva per la
Società reclamante in quanto non convocata per non aver la stessa fato esplicita richiesta di essere ascoltata.
m o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
– SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
In via preliminare si chiarisce che non è stato dato corso alla richiesta di confronto con l’arbitro avanzata dalla Società
reclamante in quanto vi osta il disposto di cui al punto 4 dell’art. 30 C.G.S.
Con riferimento al merito del reclamo, si fa presente che il direttore di gara ha confermato con dovizia di particolari la
condotta posta in essere rispettivamente dal calciatore Montecchiari Anullo Cristiano e dal dirigente Torricelli Pietrino.
Vero è che la Società reclamante ha contestato quanto repertato dall’arbitro, ma è anche vero che nessuna rilevanza può
avere una tale contestazione a fronte dei precisi e particolareggiati chiarimenti forniti dal direttore di gara, che peraltro, non
risultano contrastati da elementi obbiettivi rilevabili dagli atti.
Circa la entità delle sanzioni inflitte dal G.S. ai menzionati tesserati, questa Commissione è dell’avviso che le stesse
risultano proporzionate ai fatti addebitati ai medesimi e che pertanto non possono essere oggetto di riduzione.
P.Q.M.
Di respingere il reclamo proposto dalla A.C. Grutti San Terenziano e conferma la squalifica al calciatore
Montecchiari Anullo Damiano per tre gare e la inibizione al dirigente Torricelli Pietrino fino al 31.10.2003.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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