Lega Nazionale dilettanti – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 27 MAGGIO 2003 – pubbl. sul sito web: www.lnd.it Decisioni del Giudice sortivo GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA Stagione sportiva 2002/2003 GARA: PORTICI – MONS TAURUS del 25 MAGGIO 2003

Lega Nazionale dilettanti - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 27 MAGGIO 2003 - pubbl. sul sito web: www.lnd.it Decisioni del Giudice sortivo GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA Stagione sportiva 2002/2003 GARA: PORTICI – MONS TAURUS del 25 MAGGIO 2003 Il Giudice Sportivo, esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto RILEVA La gara, per l’intera sua durata, è stata caratterizzata da numerosi e gravi episodi di violenza. Già nel corso del primo tempo, a causa della presenza di estranei nel recinto di giuoco, l’Arbitro era costretto a sospendere temporaneamente la gara per farli allontanare. I sostenitori locali, inoltre, colpivano con numerosi sputi e lanci d’acqua un Assistente Arbitrale. Il medesimo ufficiale di gara, nel corso del secondo tempo, veniva fatto oggetto di lancio di pietre di diversa grandezza, bottigliette piene d’acqua, aste di bandiera, rotoli di cartone ed un pezzo di ferro. Alcuni sostenitori, inoltre, arrampicati sulla rete di recinzione, cercavano di colpirlo con un’asta di bandiera. Nell’occasione la gara rimaneva temporaneamente sospesa per tre minuti circa. Successivamente al 33° del secondo tempo,dopo la realizzazione della seconda rete da parte della squadra avversaria, una quindicina di sostenitori locali invadevano il terreno di giuoco dopo aver scavalcato la rete di recinzione. L’Arbitro e i suoi collaboratori erano costretti a raggiungere il centrocampo dove venivano tutelati dalle Forze dell’Ordine prontamente intervenute. La situazione, lungi dal normalizzarsi si aggravava ancor più. Dagli spalti iniziava infatti un fitto lancio di oggetti(pezzi di ferro, pietre di grosse dimensioni, bottiglie piene d’acqua, bottiglie di birra, aste di bandiera ed altro). L’Arbitro doveva pertanto constatare, unitamente alla valutazione del responsabile dell’ordine pubblico, che non vi erano più le condizioni per riprendere la gara, decidendo dunque di sospenderla definitivamente. Così ricostruiti i fatti non vi è dubbio che, nel caso in esame, debba trovare integrale applicazione la previsione di cui all’art.11 del C.G.S., essendo dai fatti sopra descritti indubbiamente derivato un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. A tal fine basterà aggiungere, che, in occasione dell’invasione di campo le Forze dell’Ordine, sono state costrette all’uso di lacrimogeni. A titolo di responsabilità oggettiva, la Società di casa andrà ritenuta responsabile del mancato regolare svolgimento della gara e punita con ulteriore sanzione prevista dall’art.12 del C.G S.. Nella determinazione complessiva della sanzione va altresì considerata che alla S.S. Portici 1906 è già stata comminata la diffida con comunicato ufficiale n° 74 del 20 maggio 2003. PQM 1) di comminare alla S.S. Portici 1906 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2; 2) di comminare alla S.S. Portici 1906 la squalifica del campo fino al 31 dicembre 2003 con obbligo di disputare le gare in campo neutro e a porte chiuse, nonché l’ammenda di EUR 2500,00 (R.A. – A.A. – R.C.di C.)
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