COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE . N.22 DEL 30.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. F.V.G. del 20.10.2003 di FARINA Nicola, presidente della G.S. CAMPANELLE PRISCO per violazione dell’art. 1.1 e 2 punto 1 C.G.S. e della società.S. CAMPANELLE PRISCO per la violazione dell’art. 2 punti 3 e 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE . N.22 DEL 30.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. F.V.G. del 20.10.2003 di FARINA Nicola, presidente della G.S. CAMPANELLE PRISCO per violazione dell’art. 1.1 e 2 punto 1 C.G.S. e della società.S. CAMPANELLE PRISCO per la violazione dell’art. 2 punti 3 e 4 C.G.S. Con provvedimento del 17.07.2003 il Procuratore Federale aveva deferito a questa Commissione Disciplinare alcuni tesserati della soc. G.S. CAMPANELLE PRISCO, contestando loro le violazioni che hanno portato al provvedimento pubblicato in C.U. 11 del 15.10.2003. Il deferimento, così come la convocazione avanti alla C.D., erano stati notificati ai tesserati, a norma di regolamento, "c/o G.S. CAMPANELLE PRISCO", presso la sede della società. Nell’ambito delle proprie difese, tre dei tesserati deferiti, formulando singolarmente ed individualmente tre distinte richieste di rimessione in termini, evidenziavano un ostruzionismo della società di appartenenza che, a loro detta, pur avendo ritualmente e tempestivamente ricevuto le notifiche del deferimento e della convocazione, avrebbe omesso di darne pronta comunicazione agli interessati, sì che loro stessi ne avevano avuto di fatto informale notizia solo dagli organi di stampa ed avevano potuto apprendere materialmente gli atti loro indirizzati solo dopo plurime insistenze, nell’immediatezza della scadenza dei termini per il deposito delle difese. La C.D., dopo aver giudicato il fatto oggetto di deferimento, rimetteva gli atti al Presidente del C.R. FVG per ogni attività di sua competenza ritenendo "che dallo svolgimento del processo, come sopra descritto, possa essere emersa una violazione disciplinare a carico della società, che avrebbe consegnato tardivamente gli atti processuali ai propri tesserati". Il Presidente del C.R. FVG, con proprio atto 20.10.2003, notificato alla società, rimetteva alla C.D. gli atti per l’apertura del presente procedimento disciplinare. Il Presidente della C.D., in data 02.12.2003 formulava al Presidente ed alla società l’atto di contestazione dell’addebito di cui oggi si tratta, convocandoli per l’udienza del 22.12.2003. L’atto di contestazione veniva ritualmente notificato sia alla società che al presidente. Nessuna difesa veniva svolta dalla società, né alcuno si presentava avanti alla C.D. per rispondere della violazione contestata. Tale condotta, se può costituire tattica difensiva, certamente non può portare alcun argomento a favore dei deferiti. Al contrario, l’art. 31/D C.G.S. rubricato "Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali", recita: "d1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive". Resta evidente che, in mancanza di ogni attività difensiva da parte della società e del suo presidente, restano confermate le distinte e coincidenti segnalazioni svolte, nell’ambito delle proprie lecite difese, dai tre tesserati della società, secondo le quali la società aveva omesso di consegnare ai propri tesserati le notifiche degli atti del procedimento, e lo ha fatto solo in un secondo momento, dopo insistenti richieste da parte degli interessati. Tale condotta è riferibile al presidente (ai sensi dell’art. 2/1 C.G.S.), quale legale rappresentante della società presso la cui sede sono domiciliati i propri tesserati, a norma di regolamento. Ed il presidente risponde direttamente di tale odiosa omissione, che va a comprimere il diritto di difesa dei tesserati deferiti, e che lede i princìpi di lealtà, correttezza e probità che, a norma dell’art. 1/1 C.G.S., devono orientare i rapporti nell’ambito sportivo. La fattispecie, in questo caso, trova lieve sanzione in considerazione della mancanza di danno effettivo alla difesa dei tesserati, che hanno avuto modo di difendersi venendo a conoscere del procedimento per altre vie, in considerazione della vasta eco mediatica del caso originario. Se i tesserati non avessero potuto difendersi perché rimasti ignari della pendenza del procedimento disciplinare per la qui contestata omissione, ben diverse sarebbero state le conseguenze. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Regionale del Comitato FVG, ritenutane la responsabilità, infligge al sig. FARINA Nicola, presidente della società, la sanzione della inibizione per MESI UNO; alla G.S. CAMPANELLE PRISCO la sanzione della ammenda di Euro 50/00 (cinquanta). Ai sensi del nuovo testo dell’art. 31 d1 C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente alle parti, presso la società, il presente provvedimento.
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