COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO A CARICO DEI SIGG.RI ANGELO SCIROCCHI (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON CASSINO 1927), FRANCESCO CONSOLI (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON SEZZE SETINA) E LE DUE SOCIETA’ CASSINO 1927 E SEZZE SETINA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 6/11/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO A CARICO DEI SIGG.RI ANGELO SCIROCCHI (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON CASSINO 1927), FRANCESCO CONSOLI (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON SEZZE SETINA) E LE DUE SOCIETA’ CASSINO 1927 E SEZZE SETINA. Con nota del 26-6-2003 protocollo 1539/350pf/EF/MM la Procura Federale della F.I.G.C., deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio le società Sezze Setina e Cassino 1927 per violazione dell’articolo 6 comma 4 del CGS, ed i Sigg. Angelo Scirocchi, all’epoca dei fatti Consigliere della società Cassino 1927, e Francesco Consoli, allenatore della società Sezze Setina. Le motivazioni, riportate nella nota richiamata, e comunicate alle parti interessate, attenevano al comportamento dei due tesserati che, prima della gara Sezze Setina – Formia, svoltasi il 18-12-2002 in Sezze e valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, avevano avvicinato il calciatore della società Formia, Maglitto Dario, invitandolo a fare una prestazione blanda in considerazione che dalla domenica successiva sarebbe passato al Sezze Setina e che a fine gara avrebbero anche discusso del rimborso spese fino al termine della stagione. Riteneva l’Ufficio requirente che i fatti sopra descritti integrassero gli estremi della violazione di cui all’art. 6 commi 2 e dell’articolo 1 comma 1 del CGS, ascrivibile ad entrambi i tesserati nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del CGS, ascrivibile alle società A.S. Real Cassino ed A.S. Sezze Setina. La Commissione Disciplinare, con nota del 10-9-2003, protocollo 2/2/CD, comunicava ai soggetti deferiti ed alla Procura Federale, ai sensi dell’articolo dell’art. 25 comma 2 del CGS, i termini per l’invio di deduzioni a difesa e la convocazione dell’udienza di comparizione delle parti, fissati rispettivamente per il 20 ed il 24 settembre 2003. la sola società Sezze Setina faceva pervenire, peraltro fuori termine e precisamente il 22-9-2003, deduzioni a difesa. All’udienza di comparizione delle parti del 24-9-2003, si presentavano in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Salvatore Sciacchitano, per la società Sezze Setina il dirigente Sig. Antonio Fracasso e per il Cassino 1927 l’Avv. Gianluca Giannichedda, tutti muniti di idonei documenti di rappresentanza nonché il Sig. Angelo Scirocchi Nessuno compariva per il Sig. Francesco Consoli regolarmente citato in giudizio. Preliminarmente il rappresentante del Sezze Setina sollevava questione di competenza della Commissione Disciplinare a cui si associava il rappresentante del Cassino 1927 e si opponeva il rappresentante della Procura Federale. La Commissione si ritirava in camera di consiglio ed emetteva ordinanza con cui, ritenuta la propria competenza disponeva procedersi oltre. Le parti venivano invitate a precisare le loro istanze istruttorie ai sensi dell’art. 37 comma 5 CGS e, dopo la precisazione delle istanze istruttorie la Commissione si ritirava nuovamente in camera di consiglio ed ammetteva le prove richieste dalla Procura Federale e dal Sezze Setina, limitatamente all’audizione dei calciatori Maglitto e D’Amico su di un circostanziato capitolo di prova, e del Cassino 1927 tesa ad accertare la posizione di tesseramento nella corrente stagione sportiva del deferito Scirocchi. Venivano, invece, respinte tutte le altre istanze istruttorie, ritenute non conferenti e superflue. Nella stessa udienza veniva escusso il teste della Procura Federale Sig. Abate Carmine, vice presidente della società Formia. Il procedimento veniva quindi aggiornato all’udienza del 15 ottobre 2003. In tale udienza risultava assente anche il Sig. Angelo Scirocchi e venivano escussi i testi Maglitto Dario, calciatore attualmente tesserato con la Viribus Montello Cisterna, e Bozza Jose Alberto, presidente della società Formia, ed acquisiti documenti relativi al tesseramento del Sig. Angelo Scirocchi. La Commissione disponeva di soprassedere alla escussione del teste D’Amico, non presente, in quanto, alla luce delle dichiarazioni pienamente esaustive rese dai testimoni escussi nell’udienza, ritenuta ormai ultronea. Venivano quindi invitate le parti a concludere e la Procura Federale richiedeva la condanna per illecito sportivo dei tesserati Scirocchi e Consoli, rispettivamente alla inibizione ed alla squalifica per anni tre e delle società Sezze Setina e Cassino 1927 per le quali richiedeva rispettivamente la penalizzazione di sei e due punti in classifica, in via subordinata, ritenuta comunque la violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, la inibizione dello Scirocchi per mesi sei, la squalifica del Consoli per mesi sei, l’ammenda a carico del Sezze Setina di € 300,00 e del Cassino 1927 di € 200,00. Il Sezze Setina richiedeva in via principale il proscioglimento dall’accusa di illecito sportivo ed il contenimento della sanzione alla sola pena pecuniaria per la responsabilità oggettiva del comportamento del tesserato Consoli per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, in via subordinata, nel caso di affermazione della responsabilità per illecito sportivo, l’esclusione dalla Coppa Italia. Il rappresentante della società Cassino concludeva per il proscioglimento della società che non aveva avuto alcun vantaggio né diretto né indiretto dall’attività messa in atto dal tesserato Scirocchi e, comunque, per la mancata prova dell’illecito contestato. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere delibata la questione relativa alla competenza della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio, questione sollevata dai rappresentanti delle società deferite. Invero la stessa Procura Federale aveva in un primo tempo deferito gli incolpati innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato per l’attività interregionale che., però, con nota del 30-5-2003, prot. 230/257FF/nt/disc. aveva restituito gli atti alla requirente in quanto non di competenza. La Procura Federale, con nota del 9-6-2003 prot. 1422/350PF/EF/MM aveva richiesto un formale provvedimento di incompetenza alla stessa Commisione ed il Sig. Presidente della C.D., Dr. Ferdinando Fanfani, aveva dato riscontro alla richiesta il 20-6-2003 con la nota protocollo 265FF/nt/disc con la quale precisava “i fatti oggetto del deferimento si inseriscono nell’ambito della disputa di una gara di Coppa Italia Eccellenza e, quindi, in materia sottratta alla sfera di competenza di questa commissione che si identifica con l’attività sportiva posta in essere da compagini appartenenti al Campionato Interregionale. Si ritiene così di aver fornito adeguato supporto motivazionale alla decisione adottata……”. Successivamente, quindi, la Procura Federale aveva ripetuto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare del C.R. Lazio, ritenuta competente. Ritiene la Commissione investita del Giudizio che sia da confermare la sua competenza. Sul punto non ci si può discostare dal principio di stretta legalità e si deve partire innanzitutto dalla lettura del dato normativo rappresentato dall’articolo 37 comma 1 del C.G.S. che recita testualmente: “…. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l’illecito…” . La stessa disposizione aggiunge che nel caso di incolpati appartenenti a Leghe diverse è competente la Commissione Disciplinare della Lega superiore. Il legislatore sportivo ha quindi voluto nettamente distinguere il caso di deferiti appartenenti a leghe diverse, conferendo la competenza all’organo dipendente dalla lega superiore, da quello di deferiti tutti appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti ma a comitati diversi. Non può infatti sfuggire all’interprete che nel primo caso si è prediletto il criterio “gerarchico”, attribuendo la competenza all’organo giudicante dipendente dalla lega superiore, e nel secondo si è preferito il criterio “territoriale”, non rilevando a tal fine che i deferiti fossero dipendenti da comitati regionali o da quello interregionale. Ciò detto, nel caso di specie, considerando che i deferiti appartengono a comitati diversi, quello regionale laziale e quello interregionale, deve aversi riguardo al locus commissi delicti, cioè al luogo ove sarebbe avvenuto l’illecito, nella fattispecie lo stadio di Sezze Romano in provincia di Latina, e quindi deve essere affermata la competenza della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio. Risolta tale questione preliminare si può senz’altro affrontare il merito. I fatti da cui discende il deferimento sono emersi con confortante attendibilità dalle dichiarazioni dei testimoni e dalle stesse affermazioni della deferita Sezze Setina, per il tramite del suo rappresentante in giudizio. La vicenda può essere riassunta in tal modo. Il calciatore Maglitto, nel periodo dei trasferimenti suppletivi, ebbe a manifestare alla sua società, il Formia, l’intenzione di essere ceduto manifestando la preferenza per la società Isola Liri. La società però manifestò più volte l’intenzione al calciatore di mantenerlo in organico, ritenendolo strategico per gli equilibri della squadra. Vi è da aggiungere che, mentre il Formia si trovava in una posizione di classifica precaria, l’Isola Liri capeggiava la classifica ed il Sezze Setina si trovava a ridosso del vertice. In tale frangente si inserisce un incontro, svoltosi a margine di una gara amichevole, presso l’antistadio di Formia, tra il Sig. Antonio Fracasso, attualmente tesserato del Sezze Setina e rappresentante della società nel procedimento, ma all’epoca tesserato anch’esso con il Cassino 1927, ed il Presidente del Formia Josè Alberto Bozza, incontro di cui venne reso partecipe anche il calciatore Maglitto. In quell’incontro, a detta di tutti i protagonisti il Fracasso ventilò la possibilità per il Maglitto di trasferirsi a Sezze, il Presidente Bozza ribadì l’intenzione di tenersi il calciatore, pur rispettando la sua volontà, visto che era provvisto di cartellino proprio, ed il Maglitto manifestò il suo rifiuto di trasferirsi a Sezze e ribadì la sua preferenza, in caso di trasferimento, per l’Isola Liri. Dopo qualche giorno il 18 dicembre 2002 si doveva disputare in Sezze l’incontro di Coppa Italia Sezze Setina – Formia. Vi è da precisare preliminarmente che proprio in quel giorno scadevano i termini per i trasferimenti suppletivi, che si trattava della gara di ritorno e che quella di andata era stata vinta dal Sezze Setina per 2 reti a 0. All’arrivo della squadra del Formia allo stadio di Sezze, il Maglitto viene avvicinato dallo Scirocchi, direttore sportivo “ombra” del Sezze Setina e dal Consoli allenatore della medesima società, che gli comunicano che le trattative in atto tra il Sezze Setina ed il Formia si sono concluse positivamente e che dal giorno dopo sarebbe stato trasferito a Sezze, rassicurandolo del fatto che del rimborso spese se ne sarebbe parlato a fine gara. A tale conversazione oltre al Maglitto ed ai deferiti assiste anche il compagno di squadra D’Amico. Il Maglitto telefona subito con il suo cellulare al Presidente Bozza e parla con il Vice Presidente Carmine Abate. Sia il Maglitto che l’Abate che il Bozza riferiscono che il tono della telefonata è molto concitato ed il Maglitto è molto adirato per tale decisione da lui non gradita. I dirigenti del Formia naturalmente cadono dalle nuvole, in quanto solo la domenica precedente avevano ribadito al calciatore che sarebbe rimasto a Formia, smentiscono al calciatore l’esistenza di accordi e trattative ed arrivano allo stadio dove hanno un violento diverbio proprio con lo Scirocchi e, per tutta risposta, non ricevono i biglietti omaggio che tradizionalmente vengono riservati ai dirigenti della squadra ospite. Questi i fatti, sulla cui materialità e fondatezza non vi possono essere ragionevoli dubbi, risultando dal confronto delle chiare, concordanti e circostanziate testimonianze rese innanzi all’Ufficio Indagini e confermate ed arricchite davanti alla Commissione. Ritiene la Commissione Disciplinare che ci si trovi di fronte ad un conclamato illecito sportivo, seppur compiuto in modo malaccorto. Infatti i due emissari del Sezze Setina, particolarmente qualificati trattandosi dell’allenatore e del direttore sportivo, qualifica che emerge dagli articoli di stampa, prodotti dall’accusa, seppur formalmente tesserato con altra società, riferiscono al Maglitto circostanza assolutamente falsa. Infatti al di là del contatto avuto con il Fracasso, risalente ad alcuni giorni prima e che vede protagonista un altro dirigente che agisce nell’interesse del Sezze Setina pur essendo tesserato con altra società, non vi sono contatti in essere tra il Sezze Setina ed il Formia per la cessione del Maglitto e men che meno vi sono accordi per la cessione. Tanto è vero che i rapporti tra le società sono talmente deteriorati che addirittura il Sezze Setina rifiuta ai dirigenti del Formia i biglietti omaggio, gesto di fair play universalmente praticato. Nel riferire una circostanza così infondata i dirigenti ed emissari del Sezze Setina non possono avere altro scopo che quello di mettere in difficoltà psicologica il calciatore ottenendone una prestazione blanda, vellicandolo con la prospettiva che a fine gara si sarebbe parlato di rimborsi spese. La prospettazione di un accordo economico che sarebbe avvenuto solo al termine dell’incontro non può che mirare ad imbonire il calciatore ed a metterlo in obiettiva difficoltà. Basti pensare con quale spirito ci si sarebbe seduti intorno ad un tavolo per discutere di rimborsi se il Maglitto avesse contribuito con una prestazione maiuscola all’eliminazione del Sezze Setina, squadra nella quale avrebbe militato dal giorno dopo. Né si può addurre la giustificazione, pur adombrata dalla società deferita, che si sarebbe trattato solo di un tentativo di riaprire una trattativa, in quanto sarebbe stato un espediente inidoneo, visto che si iniziava riferendo circostanze false, tardivo, visto che si era ormai all’ultimo giorno del periodo utile per i trasferimenti, e malaccorto visto che ha prodotto il risultato di inasprire il calciatore, tanto che si rese protagonista di un’ottima prestazione nella quale siglò una rete. Si è trattato di un tentativo, puerile quanto si vuole, di condizionare la prestazione del calciatore, mettendolo in una condizione psicologica di obiettiva difficoltà. Risolutiva sul punto l’onesta dichiarazione del Maglitto che conferma di aver avuto l’impressione che le profferte dei due fossero finalizzate a condizionare la sua prestazione, pur non avendogli, con abilità, mai richiesto apertamente di non impegnarsi. Si è trattato di un illecito conclamato e non di un tentativo, in quanto, come insegna la costante giurisprudenza degli Organi Disciplinari sportivi per configurare l’illecito basta la commissione di atti idonei e non il concreto risultato che da tali atti sia scaturito e non può revocarsi in dubbio la circostanza che gli atti posti in essere, con il diretto coinvolgimento di calciatori della squadra avversaria, fossero idonei ad alterare il regolare svolgimento della gara e non hanno conseguito i loro effetti solo per lo sportivissimo comportamento del Maglitto. Accertato che l’illecito si è concretizzato, si debbono ora commisurare le giuste sanzioni nei confronti dei deferiti. La prima posizione da esaminare è quella della S.S. Cassino 1927, società per la quale era tesserato lo Scirocchi, nei cui confronti deve escludersi alcuna responsabilità nella commissione dell’illecito sportivo. Infatti nessun vantaggio né diretto, né indiretto poteva derivare alla società Cassino, estranea al campionato di eccellenza, dall’attività del suo tesserato che, in modo del tutto anomalo ed irregolare, svolgeva attività di dirigente anche per la società Sezze Setina. Ciò non di meno a carico della deferita deve rilevarsi la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, in modo diretto, per non aver vigilato sulle attività del suo tesserato a favore di altre società, attività che certo non potevano essergli ignote, visto che venivano conclamate addirittura sulla stampa. Per tale violazione appare quindi congruo applicare la sanzione dell’ammenda di € 300,00. A carico della Sezze Setina deve rilevarsi la violazione dell’articolo 6 comma 2 e 4 del CGS. Infatti l’illecito sportivo è stato posto in essere da un tesserato, l’allenatore, e da un dirigente di altra società che ha agito inequivocabilmente nell’intessere della deferita. A solo parziale scusante della deferita si può affermare che l’illecito appare più una iniziativa estemporanea e puerile messa in atto dai due che non un’attività coordinata dagli organi societari apicali di cui i soggetti deferiti siano stati solo lo strumento operativo. In sostanza si può ritenere che il Presidente e gli altri dirigenti rappresentanti del Sezze Setina fossero inconsapevoli delle intenzioni e delle azioni dello Scirocchi e del Consoli. La posta in gioco, qualificazione di Coppa Italia, ed il risultato dell’andata, non giustificavano in alcun modo preoccupazioni sull’andamento della partita, che infatti venne largamente vinta dal Sezze Setina. Tali considerazioni portano questa giudicante a ritenere la società solo oggettivamente e presuntivamente responsabile ed a contenere la sanzione nei confronti della stessa in 3 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di eccellenza della corrente stagione. A tal proposito di nessun pregio appare la difesa della società che vorrebbe contenere l’ambito di applicazione della sanzione alla competizione, Coppa Italia, nella quale è avvenuto l’illecito. Tale distinzione, infatti, opera solo per le squalifiche, non a tempo, nei confronti dei tesserati, ma non si applica alle sanzioni a carico delle società, nei confronti delle quali, nel caso di illecito sportivo, operano sanzioni tipiche la cui commisurazione è affidata all’apprezzamento del giudice. Particolarmente grave appare la posizione del tesserato Angelo Scirocchi, all’epoca dei fatti tesserato con il Cassino 1927, tesserato nella corrente stagione per l’A.S. Sezze Setina da cui si è dimesso nelle more del giudizio. Infatti lo stesso oltre ad aver posto in essere l’illecito, ha svolto irregolarmente attività di intermediazione tra una società a cui era estraneo ed un calciatore. In concreto lo Scirocchi appare essere oltre che il materiale esecutore, anche la mente della concertazione illecita con il Consoli che, per il suo ruolo di tecnico della squadra, partecipa impropriamente alla trattativa con il Maglitto e sembra più volere con la sua presenza avvalorare la genuinità delle intenzioni dei proponenti. Appare alla Commissione che, in presenza di una tale capacità di elaborazione ed attuazione di comportamenti illeciti, deve essere inibita per quanto possibile allo Scirocchi la partecipazione all’attività sportiva e quindi l’unico strumento appare essere quello della inibizione per 5 anni con proposta alla Presidenza Federale di preclusione dalla permanenza nei ranghi federali. Per l’allenatore Consoli Francesco infine, per la sua partecipazione diretta e consapevole al tentativo di illecito, in cui ha assunto il ruolo di supporto all’attività concertata e messa in atto unitamente allo Scirocchi, appare congrua la squalifica per 4 anni. Deve infine sollevarsi la questione relativa al comportamento del tesserato Angelo D’Amico che, ritualmente convocato non si è presentato innanzi alla Commissione senza addurre giustificato motivo; ritiene la Commissione che gli atti vadano rimessi alla Presidenza del Comitato Regionale Lazio per le valutazioni di competenza. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare alla S.S. Cassino 1927 l’ammenda di € 300,00 per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS. · di penalizzare, ai sensi dell’articolo 6 commi 2 e 4 del CGS, la A.S. Sezze Setina di 3 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva per violazione dell’art. 6 comma 1 del CGS; · di inibire il dirigente Angelo Scirocchi, tesserato nella corrente stagione con il Sezze Setina, per anni 5 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione dalla permanenza nei ranghi federali per violazione dell’articolo 6 comma 1 CGS · di squalificare l’allenatore l’allenatore Francesco Consoli, all’epoca dei fatti tesserato con il Sezze Setina, per anni 4. · di rimettere gli atti alla Presidenza del Comitato Regionale Lazio per la valutazione del comportamento disciplinare del tesserato Angelo D’Amico, attualmente tesserato per la Società TERRACINA SRL.
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