Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 4 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale della Società REAL SAN PAOLO nonché del tesserato Squarcina Alfredo Presidente della Società, della Società REAL SAN PAOLO e del giocatore CILLIS Sebastian
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 4 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale della Società REAL SAN PAOLO nonché del tesserato Squarcina Alfredo Presidente della Società, della Società REAL SAN PAOLO e del giocatore CILLIS Sebastian
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società REAL SAN PAOLO ed i suindicati tesserati per rispondere:
- Cillis Sebastian e Squarcina Alfredo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché nella gara del Campionato di Terza categoria, Girone B, REAL SAN PAOLO – DORA LUCENTE del 30/03/2003 ha preso parte il calciatore Cillis Sebastian, risultante indicato nella richiesta di tesseramento 2002/2003 quale Cillis Cristian;
- la Società REAL SAN PAOLO della violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva, nella violazione ascritta al proprio tesserato ed al proprio Presidente.
All’udienza, alla presenza di Cillis Sebastian ed in assenza del sig. Squarcina ritualmente citato, la Procura Federale ha svolto la relazione dei fatti ed ha concluso richiedendo le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 3 nei confronti del signor Squarcina Alfredo ed ammenda di euro 50,00 per la Società REAL SAN PAOLO; proscioglimento per il sig. Cillis Sebastian.
Emerge dagli atti che il sig. Cillis Sebastian sia stato tesserato presso questo Comitato con il nome di Cillis Cristian e la sottoscrizione della richiesta firmata a nome di Cillis Cristian.
In realtà il giocatore disconosce la firma posta sul modulo di tesseramento dichiara di non avere mai firmato.
E’ evidente che nell’ambito della Società REAL SAN PAOLO qualcuno ha apposto falsamente la firma del giocatore.
Alla luce di ciò ne discende una responsabilità del Presidente per avere omesso i dovuti controlli sull’operato dei suoi sottoposti ed oggettivamente deve ritenersi la responsabilità della Società.
Nulla può essere addebitato al signor Cillis Sebastian che è estraneo ai fatti contestati, anche perché emerge documentalmente che in tutte le gare giocate lo stesso veniva indicato in distinta correttamente con il nome di Sebastian.
Premesso quanto sopra la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di comminare la sanzione della inibizione al sig. Squarcina Alfredo a tutto il 28/02/2004 nonché l’ammenda alla Società REAL SAN PAOLO di € 50,00.
Proscioglie il sig. Cillis Sebastian per non aver commesso il fatto.
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