COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della S.S. P.M. Golfo Aranci da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della S.S. P.M. Golfo Aranci da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna ha deferito a questa Commissione la S.S. P.M. Golfo Aranci per aver rinunciato alla partecipazione al Campionato regionale Juniores, dopo che ne aveva presentato regolare domanda d’iscrizione, in violazione di quanto previsto dell’art. A/9, n° 2, lett.a) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 1 luglio 2003.
La Commissione contestava l’addebito, invitando il legale rappresentante della società a presentare eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione entro il 22 dicembre 2003 e fissando la data del 29 dicembre 2003 per la decisione.
La società ha fatto pervenire deduzioni nei termini assumendo che gravi difficoltà di carattere logistico – quali la mancanza di un campo dove poter effettuare gli allenamenti e quella di reperire campi omologati per lo svolgimento delle gare – hanno indotto la stessa a rinunciare, con decisione molto sofferta, alla partecipazione al Campionato che qui interessa dopo aver provveduto alla iscrizione della squadra.
Concludeva chiedendo una sanzione che tenesse presente tutte le obiettive difficoltà che avevano impedito la partecipazione al predetto campionato.
Nell’odierna seduta, la Commissione,
- - vista la documentazione dalla quale risulta che la S.S. P.M. Golfo Aranci ha comunicato di rinunciare alla partecipazione al Campionato Juniores;
- - rilevato che le argomentazioni difensive, pur umanamente comprensibili, sono prive di alcun rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati;
- - ritenuto che tale inadempienza costituisce violazione delle norme di cui all’art. 1 del C.G.S. e viste le sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo accertato;
DELIBERA di infliggere alla S.S. P.M. Golfo Aranci l’ammenda di Euro duemila.
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