COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale a carico di: 1) G.S. SAN GIOVANNI GEMINI (AG) – Proc. n. 24/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale a carico di: 1) G.S. SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - Proc. n. 24/A Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi alla richiesta di risarcimento avanzata dalla Società Fincantieri Calcio in ordine ai danni subiti al termine della gara San Giovanni Gemini/Fincantieri disputatasi il 3 Novembre 2002 a seguito di una aggressione subita ad opera di una parte della tifoseria locale; Rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, come da fascicolo trasmesso in data 23 Settembre 2003, che al termine della gara de quo mentre i calciatori della Società Fincantieri si trasferivano dagli spogliatoi al pullman parcheggiato nell’antistante piazzale, sostenitori locali aggredivano alcuni calciatori della predetta Società, malgrado la presenza delle Forze dell’Ordine, danneggiando il pullman (parabrezza), che i Carabinieri presenti identificavano solo quattro tra gli aggressori e provvedevano a denunciare i fatti alla competente Autorità Giudiziaria; che nel corso dei tafferugli venivano sottratti e/o smarriti dieci borse appartenenti ai calciatori, un borsone della Società Fincantieri ed un orologio; Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti siano ascrivibili senza dubbio alcuno a sostenitori locali; visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia: la Società San Giovanni Gemini, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 9 commi 1 e 2, ed 11, commi 1 e 2 del C.G.S. per rispondere dei fatti ascrivibili ai propri sostenitori e dei danni dagli stessi cagionati. Contestati i superiori addebiti, la parte deferita è stata convocata all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 18 Novembre 2003, con inizio alle ore 15.30. E’ presente il rappresentante della Società deferita assistito dall’Avv. Danilo Giracello. Preliminarmente il Presidente comunica che la Società G.S. San Giovanni Gemini ha prodotto memoria difensiva. La stessa, altresì, nei termini ha chiesto copia degli atti relativi al procedimento, richiesta debitamente ottemperata. Sentita la parte deferita, presente la quale ha insistito sui motivi dedotti a difesa, sono state raccolte le conclusioni e richieste delle parti in giudizio, qui di seguito riportate: 28.586 a) Procura Federale: ritenere responsabile la Società G.S. San Giovanni Gemini di quanto addebitatole, come da atto di rinvio a giudizio con l’obbligo di risarcire la Società Fincantieri di Palermo del danno subito per la perdita di due borsoni porta oggetti ed indumenti sportivi, danno quantificato in Euro 400, nonché per la riparazione dei danni riportati dal pullman, utilizzato per la trasferta, danni quantificati in Euro 3000 con esclusione dell’I.V.A., infliggendo alla stessa Società S.Giovanni Gemini l’ammenda di Euro 1500 a titolo di responsabilità oggettiva. b) Società San Giovanni Gemini: insiste sui motivi di cui alle memorie difensive, in subordine, si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare con l’adozione del minimo dittale; ------°°°°°°----- La responsabilità che viene statuita a carico della Società odierna deferita, trova puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie nonché dalle contestazioni dibattimentali. Va evidenziata la fondatezza degli elementi probatori e riscontri obiettivi raccolti per la statuizione della relativa responsabilità a carico della Società San Giovanni Gemini per i fatti accertati ed ascrivibili ai propri sostenitori; In proposito si fa formale e sostanziale rinvio all’attività dell’Inquirente con riferimento alla verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti sentite ed interessate al caso in esame. Si richiama in proposito, l’acquisizione della relazione di servizio del Comando dei Carabinieri di San Giovanni Gemini depositata presso la Procura della Repubblica di Agrigento, relazione che evidenzia l’attribuzione dei fatti, oggetto del deferimento in esame, e relativa nascente responsabilità a soggetti ben identificati tutti sostenitori della Società San Giovanni Gemini; Si deve ritenere pertanto, legittima la richiesta di risarcimento del danno subito, nella misura accertata, dalla Società Fincantieri; L’accertamento effettivo dei danni lamentati ci porta a potere dichiarare e concludere che in ordine alla perdita del materiale sportivo questo viene limitato a due soli borsoni e che si quantificano in Euro 400, e ciò in relazione che solo due calciatori della Società Fincantieri risultano essere stati aggrediti; in ordine alla lamentata perdita di un orologio mancano, in proposito, elementi di certezza di una sua sottrazione di qualsivoglia natura e modalità; in ordine ai danni subiti dal pullman, questi sono inequivocabilmente accertati che si quantificano in Euro 3.000 (giusta fattura prodotta per il pagamento di riparazione danni), documento contabile soggetto a riscontro, con esclusione dell’importo a titolo di I.V.A. da considerare quale “partita di giro” fiscale; Per quanto attiene alle conseguenti responsabilità in linea oggettiva a carico della Società S.Giovanni Gemini, in dispositivo ne viene indicato il “quantum”; Ciò posto, visti gli artt. 9 commi 1 e 2 e 11 commi 1 e 2 C.G.S. DELIBERA: di ritenere la Società San Giovanni Gemini responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendole, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di Euro 500 (cinquecento) con l’obbligo di risarcimento dei danni subiti dalla Società Fincantieri di Palermo ammontanti complessivamente in Euro 3.400 (Euro 400 per perdita borsoni ed Euro 3.000 per riparazioni danni subiti dal pullman). La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
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