COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale a carico di: Intallura Domenico; Lombardo Facciale Salvatore; Società Pol. Calatabiano; Società A.S. Troina – Proc. n° 26/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale a carico di: Intallura Domenico; Lombardo Facciale Salvatore; Società Pol. Calatabiano; Società A.S. Troina – Proc. n° 26/A – Il Procuratore Federale, - letti gli atti relativi a notizie stampe riguardanti pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Intallura Domenico, tecnico e giocatore, all’epoca dei fatti, della Società Pol. Calatabiano e Facciale Lombardo Salvatore, dirigente della Società A.S. Troina, per fatti violenti durante l’incontro Calatabiano/Troina del 16 Febbraio 2003; Rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, con relazione del 30 Giugno 2003, pervenuto il 25 Luglio 2003, che fa parte integrante del presente provvedimento: n che la gara e’ stata caratterizzata da numerose azioni fallose, poi degenerate in rissa, con il conseguente ricovero in ospedale di due calciatori dell’A.S. Troina (uno di questi, in preda a soffocamento per i colpi ricevuti, e’ stato rianimato in campo da un dirigente della Società Calatabiano; 28.587 - che autore di quanto sopra è il Sig. Intallura Domenico che ha inoltre, tentato di aggredire fisicamente il direttore di gara (è stato necessario l’intervento dei Carabinieri per riportare la calma tra i calciatori) – il Sindaco ha successivamente vietato l’uso dello stadio di Calatabiano stante il reiterarsi di tali episodi di violenza già verificatisi in precedenti gare; - che il Sig. Facciale Lombardo Salvatore, dirigente della Società A.S. Troina, ufficialmente convocato dall’Ufficio Indagini, in data 12 Giugno 2003 non si è presentato; Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del C.G.S., da parte del Sig. Intallura Domenico, tecnico e giocatore, all’epoca dei fatti, della Società Pol. Calatabiano, e dell’art. 1 comma 3 del C.G.S., da parte del Sig. Facciale Lombardo Salvatore, dirigente della Società A.S. Troina, nonché la violazione, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 42 comma 4 del C.G.S., ascrivibile alle Società Pol. Calatabiano e A.S. Troina; Visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva Ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia: 1. Intallura Domenico, tecnico e giocatore, all’epoca dei fatti, della Società Pol. Calatabiano; 2. Facciale Lombardo Salvatore, dirigente della Società A.S. Troina; 3. la Società Pol. Calatabiano; 4. la Società A.S. Troina; per rispondere: - il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità); - il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 3, C.G.S., perché ufficialmente convocato dall’Ufficio Indagini, in data 12 Giugno 2003, non si è presentato; - la Società Pol. Calatabiano e l’A.S. Troina della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazione ascritte ai propri tesserati. Contestati i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 18 Novembre 2003, con inizio alle ore 16.00; Si sono presentati: 1) Intallura Domenico; 2) Lombardo Facciale Salvatore; 3) Fichera Napoleone delegato dalla Società Pol. Calatabiano; Preliminarmente, il Presidente comunica che la Società Pol. Calatabiano ha prodotto nota di controdeduzioni e memorie difensive, nonché richiesta di audizione e la escussione di n° 3 testi e relativo articolato; Il Collegio Giudicante, esaminata nel merito la richiesta di escussione testi, preso atto del parere contrario espresso in proposito dal rappresentante la Procura Federale, dichiara inammissibile e inconducente la richiesta stessa di escussione testi per i termini dell’articolato proposto; Sentite le parti presenti e raccolte le singole argomentazioni sostenute a difesa della propria posizione processuale, sono state raccolte le conclusioni e richieste delle parti; a) Procura Federale ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti di cui all’atto di rinvio a giudizio; 1. Intallura Domenico, con richiesta di squalifica a tutti gli effetti, fino al 31.12.2004; 2. Lombardo Facciale Domenico, con richiesta di inibizione di cui all’art. 14 lettera e) C.G.S. per mesi 1 (uno); 3. Pol. Calatabiano ammenda di Euro 2.000,00; 4. A.S. Troina ammenda di Euro 300,00. b) Intallura Domenico reputa non giustificata la richiesta del prolungamento della squalifica a carico rimettendosi al giudizio di questa Commissione Disciplinare; c) Pol. Calatabiano (rappresentata dal Sig. Fichera Napoleone) riteneva chiusa la vertenza di che trattasi dopo il pronunciamento della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n° 44 del 12.3.2003; reputa che la responsabilità, in via oggettiva, a carico della Società debba essere circoscritta a fatti consumati indirettamente e non da un tesserato identificato; pertanto si rimette al giudizio di questo Organo decidente; d) Lombardo Facciale Domenico motiva la sua mancata presenza alla convocazione dell’Inquirente da improrogabili impegni di lavoro; riconosce di non avere ritenuto necessario darne tempestiva comunicazione e, per quanto attiene la sua posizione processuale si rimette al giudizio di questo Organo decidente, mentre per la Società Troina, reputa che non debba essere chiamata a rispondere di un fatto altrui posto in essere da una scelta e convincimento personale. 28.588 . ------------------ . La Procura Federale, avvalendosi delle norme federali vigenti in materia, ha ritenuto necessario ulteriori e più approfonditi accertamenti in ordine alla gara Calatabiano/Troina del 16.2.2003 – campionato di prima categoria – girone “D” – C.R.S. – incaricando di tanto l’Ufficio Indagini; Sulla base delle risultanze di detto Ufficio Indagini, ha deferito al giudizio di questa Commissione Disciplinare quanti in epigrafe indicati per rispondere delle responsabilità loro ascritte e meglio specificate nell’atto di rinvio a giudizio e nella nota di convocazione all’udienza dibattimentale; Questo Organo Giudicante, preso atto delle risultanze istruttorie nonché di quelle dibattimentali, acquisiti maggiori elementi di giudizio reputa, per quanto attiene il tesserato calciatore-allenatore Intallura Domenico che lo stesso debba rispondere della responsabilità a suo carico accertata e conseguentemente anche la Società di appartenenza, all’epoca dei fatti, a titolo di responsabilità oggettiva; Per quanto attiene il dirigente Lombardo Facciale Salvatore, trattasi di riscontro obiettivo per fatto avvenuto e non contestato, giustificato con motivazioni di parte; Pertanto lo stesso deve rispondere dell’addebito ascrittogli; non ritiene, invece, quest’Organo Giudicante, che la Società di appartenenza debba rispondere della omissione del suo Dirigente stante che la volontà di quest’ultimo non realizza ipotesi di responsabilità, sia pure in via oggettiva, per fatti che esulano l’attività sportiva vera a propria; La valutazione del “quantum”, da statuire alle singole responsabilità, la stessa è quantificata come in dispositivo; Per le superiori osservazioni; Visti gli artt.1 comma 1) e 3) e 2 comma 4), C.G.S. DELIBERA: di ritenere responsabile del capo di imputazione come da atto di rinvio a giudizio il Sig. Intallura Domenico, tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società Pol. Calatabiano come tecnico e giocatore, infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti fino al 30.6.2004; di infliggere alla Società Pol. Calatabiano a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); di infliggere al Sig. Lombardo Facciale Salvatore, tesserato per la Società A.S. Troina, l’inibizione di cui all’art. 14 lettera e) C.G.S., per mesi 1 (uno); di non ritenere responsabile la Società A.S. Troina dell’addebito ascrittole; La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it