COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA Deferimento di GRASSINI Franco, quale presidente della U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, per art. 1, comma 1 Codice di G.S. e della medesima società, per art. 2, comma 4 C. di G. S.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA Deferimento di GRASSINI Franco, quale presidente della U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, per art. 1, comma 1 Codice di G.S. e della medesima società, per art. 2, comma 4 C. di G. S.- Con atto di contestazione del 16 luglio 2003, il Presidente del Comitato Regionale, recepito da questa CD, ha disposto il deferimento del Presidente e della società in oggetto, per rispondere, il tesserato della violazione dell’art. 1 C. di G. S. per essersi avvalso, nella indicata qualità, nella decorsa stagione sportiva ( 2002 – 2003) delle prestazioni, quale allenatore, del sig. FUNAIOLI Natalino, malgrado lo stesso avesse già sottoscritto analogo impegno con la Soc. Gambassi (come accertato dall’Ufficio Indagini FIGC e comunicato dal settore tecnico). La Società per responsabilità diretta e correlata alla violazione ascritta al proprio presidente. Rinviati dinanzi a questa C.D. in data 5 settembre 2003 per la trattazione del caso, si presentava il tesserato deferito, il quale nel contestare l’addebito, eccepiva la mancata conoscenza degli atti istruttori, e richiedeva, comunque, di prenderne visione, da qualsivoglia Ufficio fossero stati acquisiti. Il Collegio, pur preso atto che la violazione commessa direttamente dall’allenatore FUNAIOLI, era già stata sanzionata dal competente Organo tecnico, con delibazione definitiva e, come tale, costituiva presupposto in ordine al quale non vi poteva essere margine per ulteriori verifiche o valutazioni, accedeva alla richiesta del GRASSINI al fine di consentirgli ogni più ampia difesa, e richiedeva gli atti al Settore tecnico, che provvedeva in conformità. Alla udienza del 17 ottobre 2003, il GRASSINI prendeva cognizione degli atti, riteneva di stigmatizzare la non congruità della norma di riferimento, posto che, nel contesto del calcio dilettantistico, sostenuto dalla passione e dalla collaborazione tra i compartecipi, non fosse censurabile che un tesserato di altro sodalizio potesse occasionalmente “dare una mano” senza oneri e senza ruoli ufficiali, per altra società, magari facendo qualche “tiro in porta” ai portieri o altro per coadiuvare la seduta atletica o tecnica degli atleti . E’ certo, così come rappresentato dalla contestazione, l’effettivo verificarsi della vicenda in parola e l’attribuibilità agli incolpati di specifiche responsabilità, così come loro imputate. Ribadito quanto già anticipato circa il “giudicato” intervenuto sulla condotta del FUNAIOLI ( vds. C.U. S.T. N. 102 del 27 giugno 2003, con il quale, il Settore Tecnico, riconosciuta la di lui responsabilità per quanto attribuitogli, lo squalificava fino al 30 novembre 2003), per mera completezza si riepiloga che, come emerge dagli atti inoltrati, il procedimento ha preso le mosse dalla lettera della A.I.A.C. prot. 193/2002/2003 del 18 novembre 2002, con la quale si rappresentava che il predetto allenatore FUNAIOLI, già tesserato per il GAMBASSI, avesse svolto analoghe mansioni, contestualmente, per la Virtus Poggibonsi, in violazione dell’art. 35 reg. Settore Tecnico federale; a questa seguivano altra segnalazione, con inoltro di allegati, l’acquisizione anche di articoli giornalistici dove si evidenziava che le ambizioni della Virtus era anche supportate dall’impiego delle prestazioni del FUNAIOLI, le emergenze della scheda curriculum del medesimo tesserato e, soprattutto, le verifiche documentali riportanti la posizione del tesseramento del Natalino FUNAIOLI (Gambassi, tipo T1, resp. 1° squadra; data di immissione 20.11.2002; seconda scheda “ultimo tesseramento 2002/2003, stampato il 30 .11.2002, per la Soc. 20640 U.S. Gambassi.” Dirimenti gli ulteriori documenti: rapporto dell’arbitro della gara Saline – Gambassi del 22.9.02 dal quale risulta che il FUNAIOLI venne ammesso sul terreno di gioco, in qualità di allenatore della US Gambassi e la relativa distinta della gara (ciò che comprova anche l’impiego effettivo per il sodalizio di nuova appartenenza. Il Rappresentante dell’Ufficio indagini svolgeva diretti accertamenti “ a sorpresa” sui campi di allenamento della Virus, acquisendo da un calciatore la notizia che il Funaioli “allena i portieri” ed altre indicazioni del tutto sovrapponibili “tra cui il Funaioli non viene più è andato al GAMBASSI (elemento questo che supporta la piena conoscenza tra i consociati del Virtus Poggibonsi del suo impegno altrove). Interrogato, quindi, lo stesso FUNAIOLI questi ha ammesso che dalla seconda decade di agosto 2002, dopo avere assunto l’impegno quale allenatore del GAMBASSI, si era recato, non occasionalmente ai campi della Virtus per tenersi in allenamento, e che, in tali occasioni, si era anche intrattenuto a calciare in porta ai portieri delle squadre giovanili della predetta società per supplire alla carenza del personale . Conclusivamente non sussiste margine per escludere la piena consapevolezza della Società Virtus e del suo Primo rapprendente, il Presidente ( il quale peraltro non ha disconosciuto i fatti, ma si è limitato a ritenere che tali scelte non fossero in violazione di precetti regolamentari) in ordine alla conseguita collaborazione tecnica del FUNAIOLI, sebbene tesserato con il GAMBASSI .- La gravità non significativa delle condotte, in ragione del trascurabile contributo richiesto in concreto al FUNAIOLI, depone per l’adozione di sanzione di proporzionata entità, che si stima equo, fissare in mesi due di squalifica per il Presidente GRASSINI . Deve anche asseverarsi la responsabilità diretta della Società Virtus Poggibonsi, per la quale il FUNAIOLI ha comunque collaborato, sotto il vincolo assunto con altro sodalizio. Ciò posto, in ragione di quanto già espresso, appare congrua, l’applicazione di Euro 100 di ammenda. P.Q.M. Dichiara la responsabilità di GRASSINI Franco, Presidente della Virtus Calcio Poggibonsi , e della stessa società in ordine alle contestazioni di cui in rubrica e applica al GRASSINI la inibizione per mesi uno; ed alla Società Virtus Poggibonsi l’ammenda di Euro 100 (cento) -
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