COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 20 del 20/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI Deferimento Della U.S. Arcille E Del Suo Presidente Pro Tempore Per La Violazione Dell’art. 1 Del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 20 del 20/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI Deferimento Della U.S. Arcille E Del Suo Presidente Pro Tempore Per La Violazione Dell’art. 1 Del C.G.S. In seguito al ricevimento dell’atto prot. 8103/235 mediante il quale la Commissione Tesseramenti FIGC deferiva a questa Commissione il Presidente pro tempore dell’U.S. Achille e l’U.S. Arcille, questo collegio provvedeva ad istruire la pratica, convocando per l’odierna sessione: 1) Il presidente della US Arcille 2) La U.S. Arcille Affinché rispondessero, nelle rispettive qualità, della violazione di cui all’art. 1 comma 1, art. 2 commi 1 e 4, art. 8 comma 2 C.G.S. per aver redatto la richiesta di tesseramento n° 0169583 del 15 febbraio 2003 per la U.S. Arcille recante la falsa firma del calciatore Ferioli Roberto. Il deferimento traeva origine dal passaggio in giudicato della delibera di cui al Com. Uff. 33/d, in seguito al reclamo presentato dal calciatore Ferioli Raffaele per ottenere l’annullamento del tesseramento in favore della U.S. Arcille. Con detta delibera la Commissione Tesseramenti dichiarava la nullità del tesseramento e disponeva l’odierno deferimento. All’odierna udienza nessuno dei convocati si presentava avanti a questa Commissione. Alla luce degli atti, ed in particolare del passaggio in giudicato della citata delibera della Commissione Tesseramenti, l’oggetto del deferimento appare certo e incontestabile. A questa Commissione Disciplinare, pertanto, non rimane altro che determinare l’entità della sanzione da infliggere agli incolpati. L’apposizione della firma falsa è – a giudizio di questa C.D. – atto censurabile che viola i più elementari principi di lealtà e di buona fede, tanto da essere tutelata da tutti gli ordinamenti, sia in sede civile che in quello penale, nonché evidentemente in questa sede. P.Q.M. La Commissione Disciplinare commina al Presidente della U.S. Arcille la sanzione dell’inibizione per mesi sei. All’U.S. Arcille l’ammenda di € 300,00 (trecento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it