COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CGS. RELATIVI ALLA GARA ROCCAGORGA – LAZIO CLUB SONNINO DELL’8-11-2003 DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI LATINA. ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PUBBLICATI SUI COMUNICATI UFFICIALI N. 9 DEL 20-11-2003 E 10 DEL 27-11-2003 DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° N° 35 del 04/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CGS. RELATIVI ALLA GARA ROCCAGORGA – LAZIO CLUB SONNINO DELL’8-11-2003 DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI LATINA. ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PUBBLICATI SUI COMUNICATI UFFICIALI N. 9 DEL 20-11-2003 E 10 DEL 27-11-2003 DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota protocollo MZ/cg/128 del 3-12-2003 ha disposto il richiamo degli atti relativi alla gara in epigrafe con conseguente annullamento dei provvedimenti disciplinari assunti dal competente Giudice Sportivo nei comunicati ufficiali ricordati in premessa. Risulta dal referto arbitrale che il Direttore di Gara espelleva al 47’ del secondo tempo il calciatore De Santis Giuseppe n. 12 della società Roccagorga perché a seguito di un fallo subito reagiva colpendo violentemente con pugni al volto un avversario. Nel supplemento di referto l’Arbitro aggiunge che a seguito di questo episodio si instaurava una rissa generalizzata che vedeva coinvolta praticamente tutti i calciatori di entrambe le squadre di cui, alcuni, si toglievano le maglie di gioco per eludere la identificazione. Malgrado l’intervento dei dirigenti che tentavano di sedare la rissa, la situazione perdurava per alcuni minuti anche perché alcuni sostenitori della società Roccagorga penetravano nel recinto di gioco. A quel punto l’Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e fischiava più volte per richiamare l’attenzione dei calciatori rissanti e per dissuaderli dal continuare, manifestando chiaramente la sua intenzione di ritenere la gara conclusa. Solo a quel punto i calciatori si sedavano anche per lintervento di alcuni calciatori di riserva e faticosamente le squadre venivano accompagnate dai dirigenti nei rispettivi spogliatoi. Il Giudice Sportivo competente dapprima con il comunicato ufficiale n. 9 decideva di sospendere ogni decisione in attesa di ulteriori accertamenti sospendendo in via cautelare il calciatore De Santis Giuseppe ed i calciatori Fusco Fabio del Roccagorga e Monti Antonio del Lazio Club Sonnino. Nel successivo comunicato n. 10 revocava la sospensione cautelare di tutti i calciatori, adottava la sanzione della squalifica per due gare a carico del calciatore Giuseppe De Santis di una gara a carico dei calciatori Fusco e Monti e decideva di ordinare la ripetizione della gara in quanto la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara era stata affrettata in quanto la calma era stata ristabilita dopo alcuni minuti e mancavano da giocare solo i minuti di recupero. Osserva la Commissione che la decisione del Presidente del Comitato Regionale va senz’altro condivisa in quanto le decisioni adottate dal Giudice Sportivo appaiono assolutamente incongrue rispetto ai fatti descritti nel referto arbitrale. Preliminarmente non può essere adottata alcuna sanzione nei riguardi dei capitani delle due squadre Monti Antonio e Fusco Fabio; infatti il codice di Giustizia Sportiva, all’articolo 2 numero 2, precisa che il capitano della squadra è responsabile dei fatti violenti commessi da compagni di squadra non identificati nei confronti degli ufficiali di gara. Nella specie, però, nessun atto violento risulta commesso nei confronti del Direttore di Gara e, conseguentemente, nessuna responsabilità può essere addebitata ai capitani delle due squadre. La sanzione di due gare di squalifica adottata nei confronti del calciatore De Santis è assolutamente incongrua per difetto. Il calciatore, infatti, ha reagito con estrema violenza ad un fallo commesso ai suoi danni e prontamente sanzionato dall’Arbitro. Tale comportamento risulta essere l’elemento scatenante della rissa e si palesa particolarmente grave in quanto commesso nei minuti di recupero e con la propria squadra in vantaggio di due reti. Appare quindi congruo fissare la squalifica in cinque giornate di gara. Non risultano adottati provvedimenti a carico della società Roccagorga per l’invasione di campo di alcuni sostenitori che partecipavano attivamente alla rissa in atto. Tale comportamento altamente censurabile, che ha di fatto impedito il successo del tentativo dei dirigenti di por fine alla rissa in atto, va adeguatamente sanzionato ed appare congruo fissare la sanzione nell’ammenda di € 200,00 con diffida. Infine va comminata ad entrambe le squadre la punzione sportiva della perdita di gara con il punteggio di 3 a 0. Infatti la decisione adottata dall’Arbitro di sospendere definitivamente la gara appare senz’altro motivata in quanto la rissa in atto coinvolgeva praticamente tutti i calciatori in campo e perdurava da alcuni minuti senza che il prodigarsi dei dirigenti avesse successo. Inoltre la situazione era ulteriormente degenerata per l’intervento dei sostenitori locali penetrati sul terreno di gioco. Di fronte a tale pericolosissima situazione la soluzione adottata di fischiare più volte per palesare l’intenzione di sospendere l’incontro appare l’unica praticabile, tanto è vero che solo a quel punto i calciatori si calmavano anche per l’intervento di qualche calciatore di riserva più ragionevole. Non è vero, peraltro, che la calma si fosse ristabilita perché l’Arbitro riferisce che i calciatori furono datti rientrare nei rispettivi spogliatoi e non che fossero pronti a riprendere il gioco. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0; · di comminare alla Società ROCCAGORGA l’ammenda di € 200 con diffida; · di squalificare il calciatore DE SANTIS GIUSEPPE per 5 giornate di gara.
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