COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO ED ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI ALLA GARA LAZIO CLUB SONNINO – SAN FRANCESCO LATINA DEL 29.11.2003 – CAMPIONATO JUNIORES DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA , PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DELL’11.12.2003 DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO ED ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI ALLA GARA LAZIO CLUB SONNINO – SAN FRANCESCO LATINA DEL 29.11.2003 – CAMPIONATO JUNIORES DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA , PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DELL’11.12.2003 DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, ha disposto, ai sensi dell’articolo 40 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, il richiamo degli atti relativi alla gara in epigrafe, con contestuale annullamento dei provvedimenti disciplinari assunti dal competente Giudice Sportivo e pubblicati sul Com. Uff. n° 12 dell’11.12.2003. Nel rapporto arbitrale, si può leggere che la gara è stata sospesa al 10° minuto del secondo tempo per le intemperanze dei calciatori e dei dirigenti dell’AC LAZIO CLUB SONNINO, ed, in particolare, che al 7° minuto del secondo tempo l’Arbitro espelleva il calciatore DA ROMA LUCA, capitano dell’AC LAZIO CLUB SONNINO, per una frase gravemente irriguardosa ed ingiuriosa e che lo stesso, per tutta risposta, all’atto dell’espulsione lo colpiva con un pugno al volto procurandogli la momentanea perdita della sensibilità della bocca; resosi conto che veniva accerchiato da altri calciatori della stessa società, non ritenendosi più nelle condizioni di proseguire la gara, ne decretava la sospensione. A quel punto, mentre l’Arbitro tentava di emettere il triplice fischio, veniva gravemente ingiuriato dal calciatore SOALE VINCENZO che prendeva a spintonarlo reiteratamente e con violenza nel tentativo di farlo cadere a terra, reiterando insulti e minacce. Nell’allontanarsi nel tentativo di raggiungere gli spogliatoi, veniva raggiunto da altro calciatore, che non riusciva ad identificare, che lo minacciava e lo spintonava violentemente, poi nel tragitto veniva raggiunto da un forte calcio alle gambe e da due violente pallonate ma non riusciva ad identificare gli autori del gesto. Inoltre, in quel momento, veniva raggiunto dal dirigente STAMEGNA SAVERIO che lo insultava, lo minacciava e lo tratteneva violentemente per un braccio continuando ad insultarlo e minacciarlo per tutto il tragitto e, nel trattenerlo, impediva, di fatto, all’Arbitro di identificare gli autori del gesto di violenza. Ciò detto, le sanzioni adottate in prime cure appaiono del tutto incongrue per difetto e, pienamente condivisibile la decisione del Presidente del Comitato Regionale Lazio di annullarle. La ricostruzione dei fatti, pienamente logica e congrua, operata dal Direttore di gara, non può che portare alle sanzioni, che si fissano come da dispositivo, per i calciatori individuati e per il Dirigente, alla punizione sportiva della perdita della gara, ed alla squalifica del capitano, peraltro già soggetto di autonomo provvedimento disciplinare, sino a quando non sarà accertata l’identità dei tesserati che si sono resi protagonisti dei gesti di violenza nei confronti dell’arbitro. Tutto ciò premesso DELIBERA § di comminare alla società AC LAZIO CLUB SONNINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; § di inibire il Dirigente STAMEGNA SAVERIO ( LAZIO CLUB SONNINO) fino al 28.02.2004; § di squalificare il calciatore SOALE VINCENZO (LAZIO CLUB SONNINO) fino al 30.06.2004; § di squalificare il calciatore DA ROMA LUCA (LAZIO CLUB SONNINO) fino al 30.04.2007; § di squalificare il calciatore DA ROMA LUCA (LAZIO CLUB SONNINO), quale capitano, fino al 29.11.2008 per i fatti addebitati a calciatori della propria squadra non identificati, intendendo la squalifica di tre anni, effettivamente da irrogare, contenuta nel limite massimo edittale previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.
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