COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 5/10/ 3 NUVOLERA – CALCINATO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 5/10/ 3 NUVOLERA - CALCINATO Con deliberazione pubblicata sul C U n 14 del 09 10 2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della societa CALCINATO Letto il reclamo presentato dalla societa Visti gli atti ufficiali di gara Rilevato che questo Giudice Sportivo non è competente a conoscere il reclamo citato poiche le censure proposte avverso la regolarita della gara riguardano la posizione irregolare di un calciatore della societa avversaria e dunque una materia devoluta dall art 42 comma 3 del CGS alla competenza della Commissione Disciplinare presso questo Comitato Regionale. PQS DELIBERA 1 di omologare il risultato conseguito sul campo 2 1 2 di trasmettere il reclamo in oggetto alla segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato Lombardia
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