COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 8/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO campionato Calcio a 5 Serie “C” GARA DEL 3/ 1/2004 SAN GABRIELE – CITTA DI AVEZZANO C5
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 33 del 8/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
campionato Calcio a 5 Serie “C”
GARA DEL 3/ 1/2004 SAN GABRIELE - CITTA DI AVEZZANO C5
Il Giudice Sportivo
visto il referto arbitrale dal quale si evince che:
- alla fine della gara, dopo il triplice fischio finale, un tifoso
della sqaudra locale entrava sul terreno di gioco e colpiva un giocato
re della squadra ospite;
- tale avvenimento dava inizio ad una rissa che si svolgeva al centro
del campo tra i calciatori di entrambe le squadre ed alcuni tifosi lo
cali che nel frattempo si erano introdotti sul terreno di gioco,rissa
che veniva sedata soltanto dopo circa 10 minuti;
- i direttori di gara riuscivano ad identificare tra tutti quelli che
partecipavano alla zuffa, i seguenti calciatori: D'Ascanio Augusto,Nan
ni Antonio e Catini Mauro della Societa' Citta' di Avezzano e Marchesa
ni Daniele, Scafetta Gianluca e D'Amelio Carlo della Societa' S.Gabrie
le Vasto;
- una volta sedata la rissa, all'uscita dell'impianto sportivo, i di
rettori di gara poterono constatare che un vetro del box dell'idrante
dell'impianto stesso nonche' alcune autovetture di proprieta' dei gio
catori della squadra ospite erano state danneggiate;
- visti gli artt. 12 e SS C.G.S.
DELIBERA
1) di infliggere alla Societa' S. Gabriele Vasto la sanzione dell'am
menda di Euro 300,00 per il comportamento dei propri tesserati e dei
propri sostenitori;
2) di infliggere alla Societa'Citta' di Avezzano la sanzione dell'am
menda di Euro 200,00 per il comportamento dei propri tesserati;
3) di infliggere la sanzione della squalifica per 6 gare effettive al
giocatore Marchesani Daniele della Societa' S. Gabriele Vasto, perche'
colpiva con violenti calci e pugni un calciatore della squadra avversa
ria, il quale stava tentando di allontanarsi dalla mischia creatasi e
dopo che quest'ultimo era caduto a terra a seguito dei colpi ricevuti
continuava a colpirlo con calci violenti al corpo;
4) di infliggere la sanzione della squalifica per due gare ai seguenti
calciatori: Scafetta Gianluca e D'Attilio Carlo della Societa' S.
Gabriele Vasto; D'Ascanio Augusto, Nanni Antonio e Catini Mauro della
Societa' Citta' di Avezzano C 5.