COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004- pubbl. su www.figcabruzzo.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 21/12/2003 ORSOGNA – S.VITO 83 L.D.N.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004- pubbl. su www.figcabruzzo.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 21/12/2003 ORSOGNA - S.VITO 83 L.D.N. Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della A.C. S. Vito 83 con il quale si chiede la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Societa'Pol. Orsogna avendo quest'ultima sostituito al 18° del 2° tempo il calciato re n°11 con il calciatore n°18 non riportato nella distinta dei calcia tori dell'Orsogna; - rilevato che dal referto arbitrale emerge che al 18°del 2°tempo la Societa' Orsogna ha effettivamente proceduto alla sostituzione del cal ciatore Rulli Nicola(n°11 in distinta)con il calciatore Altieri Giusep pe, indossante la maglia n° 18, ma in effetti risultante sulla distin ta al n°16; - ritenuto che alla gara in oggetto non ha quindi preso parte calciato re non inserito in distinta; DELIBERA a) di confermare il risultato della gara come acquisito in campo e cioe' Orsogna 2 S. Vito 83 1; b) di comminare alla Societa' Orsogna l'ammenda di Euro 104,00 per aver indotto la Societa' ospite a produrre reclamo; c) di addebitare la tassa reclamo.
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