COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo ISTANZA DELLA SOCIETÀ REAL EBOLITANA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del giudice sportivo
ISTANZA DELLA SOCIETÀ REAL EBOLITANA
Il G.S., letta l’istanza della società Real Ebolitana relativa all’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per “mancanza della forza pubblica”; visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti opportuni accertamenti, dall’esito degli stessi è risultato che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo comitato, pubblicata sul C.U. n. 1 pag. 50 dell’1/7/2003. Per tali motivi;
DELIBERA
di revocare la sanzione dell’ammenda a carico della società Real Ebolitana, sanzione pubblicata sul C.U. n. 43 del 30/12/03 pag. 1059.