COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LEOPARDI CALCIO – GARA VIS OPLONTI / LEOPARDI DEL 14.12.03 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LEOPARDI CALCIO – GARA VIS OPLONTI / LEOPARDI DEL 14.12.03 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Leopardi Calcio, rileva che lo stesso è privo della firma del Legale rappresentante e redatto su carta semplice e senza timbro sociale. Pertanto, lo stesso non può essere esaminato, in quanto privo di requisiti essenziali e necessari per la validità del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa
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