COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n47 DEL 15 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA RECLAMO S. GIORGIO DEL SANNIO – GARA SAN GIORGIO SANNIO / ALBA DURAZZANO DEL 24/11/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n47 DEL 15 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA RECLAMO S. GIORGIO DEL SANNIO - GARA SAN GIORGIO SANNIO / ALBA DURAZZANO DEL 24/11/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e tempestivamente inoltrato rileva che lo stesso ne merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Alba Durazzano abbia impiegato un calciatore fuori quota pur non avendone titolo, come si evince dalla distinta di gara. Orbene, dall’analisi degli atti ufficiali di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento è emerso che sebbene il calciatore indicato in distinta della società Alba Durazzano conme Verlezza Daniele nato il 26/2/1982 ed identificato con tessera n. 34755555, lo stesso era in realtà Verlezza Giuseppe nato il 18/12/1985 regolarmente tesserato con la società Alba Durazzano. Tale situazione è scaturita da un errore di trascrizione nella tessera rilasciata dall’Ufficio Tesseramento, che compulsato da questo Giudice ha chiarito la questione. Per tali motivi, rilevato che il reclamo è infondato; la ragione del reclamo è stato determinato da un errore di trascrizione delle tessere federali; DELIBERA di rigettare il reclamo. nulla per la tassa non versata.
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