COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 BIS del 09/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN DONATO per presunta irregolarità gara BORGO TOSSIGNANO – SAN DONATO del 6.12.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 BIS del 09/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN DONATO per presunta irregolarità gara BORGO TOSSIGNANO - SAN DONATO del 6.12.2003 La POL. SAN DONATO eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto in quanto la POL.BORGO TOSSIGNANO avrebbe inserito inizialmente in distinta i calc.POZZI MIRCO, nato il 2.8.1989 e GRASSO MATTEO, nato il 18.4.1989 in posizione irregolare non avendo ancora compiuti 15 anni ed il calc.GRASSO prendeva anche parte all'incontro nel corso della ripresa. Chiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della POL.BORGO TOSSIGNANO. La Commissione, - accertata la regolarità di tesseramento a favore della POL.BORGO TOSSIGNANO dei calc.POZZI e GRASSO; - preso atto che il calc.GRASSO è stato schierato in campo nel corso del secondo tempo; - considerato che l'art.12 comma 6 del C.G.S. stabilisce che non comporta la punizione sportiva della perdita della gara), l'infrazione ai divieti di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art.34 comma 3 delle N.O.I.F.(partecipazione a gare di calciatori che hanno compiuto il 15 hanno di età e non sono in possesso della autorizzazione del Comitato Regionale), d e l i b e r a - 1) di respingere il reclamo proposto dalla POL.SAN DONATO; 2) di infliggere l'ammenda di € 50 a carico della POL.BORGO TOSSIGNANO, l'inibizione sino all'8.2.2004 del dir.acc.uff.VANNINI VALERLO e la squalifica per 1 giornata di gara del calc. GRASSO MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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