COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.PORTA STIERA avverso inibizione all’8.3.2004 dir.acc.uff.PREVIATI VITTORE e add.serv.ord.sost.FRABETTI MASSIMO e MATTEUZZI MARIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 20 dell’11.12.2003 gara PORTA STIERA – RAINBOW del 7.12.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.PORTA STIERA
avverso inibizione all'8.3.2004 dir.acc.uff.PREVIATI VITTORE e add.serv.ord.sost.FRABETTI
MASSIMO e MATTEUZZI MARIO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 20 dell'11.12.2003
gara PORTA STIERA - RAINBOW del 7.12.2003
La S.S.PORTA STIERA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente "che l'arbitro, nel
compilare il rapporto di gara, ha male interpretato la disperazione dei dirigenti per essere stati raggiunti sul pareggio al 94°
minuto. Nessun dirigente ha offeso alcuno, tanto meno l'arbitro o i giocatori avversari durante il secondo tempo. Se effettivamente hanno calciato la rete è stato per sfogare il disappunto per il raggiunto pareggio da parte degli avversari, fermo
restando che tale cosa non risulta. Vero è che l'arbitro è stato fatto oggetto, dai sostenitori presenti in tribuna, di frasi
offensive e , per queste offese si pensava che la società venisse sanzionata con una ammenda". Chiede una riduzione delle
sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
che il dir.acc.uff.PREVIATI e gli add.serv.ord.sost.FRABETTI e MATTEUZZI : 1) durante il secondo tempo, all'esterno del
campo di gioco, ad alta voce, rivolgevano all'arbitro ed ai giocatori della squadra avversaria frasi gravemente offensive; 2) dopo
la segnatura di una rete da parte dell'A.C.RAINBOW calciavano la rete di recinzione e vi si arrampicavano; 3) reiteravano, i
soli PREVIATI e FRABETTI, le offese a fine gara;
- valutato il riprovevole comportamento messo in atto dai predetti, anche in relazione alle specifiche
importanti mansioni loro assegnate;
- ritenuto, comunque, che la sanzione a carico dell'add.serv.ord.sost.MATTEUZZI possa essere più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre all'8.2.2004 l'inibizione dell'add.serv.ord.sost.MATTEUZZI MARIO e di confermare
l'inibizione all'8.3.2004 del dir.acc.uff.PREVIATI VITTORE e dell'add.serv.ord.sost.FRABETTI MASSIMO.
NUlla dispone per la tassa, non versata.
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