COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.MARTORANO avverso squalifica per 3 giornate calc.ANDREOLI FABRIZIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 18.12.2003 gara MARTORANO – DIEGARO del 14.12.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.MARTORANO
avverso squalifica per 3 giornate calc.ANDREOLI FABRIZIO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 18.12.2003
gara MARTORANO - DIEGARO del 14.12.2003
Il ricorso di cui sopra non può essere preso in esame perché proposto oltre il termine previsto dall’art.42
comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”).
. La Commissione, nel ricordare che il preavviso e la richiesta di copia degli atti non interrompono la
prescrizione dei termini per l'inoltro deI ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla POL. MARTORANO e
dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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