COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 21/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE avverso squalifica al 7.3.2004 calc.FREZZATI SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nei C.U.n. 24 del 30.12.2003 e n. 25 del 14.1.2004 gara CODIGORESE – SAN GIUSEPPE del 21.12.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 21/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE avverso squalifica al 7.3.2004 calc.FREZZATI SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nei C.U.n. 24 del 30.12.2003 e n. 25 del 14.1.2004 gara CODIGORESE - SAN GIUSEPPE del 21.12.2003 La NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato, pur non giustificando la reazione del giocatore. Afferma peraltro che il calc.FREZZATI "per quanto detto dai suoi compagni in panchina e quanto visto dalla tribuna non ha spinto il signor arbitro e non ha offeso con parole offensive". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.FREZZATI, dopo una decisone tecnica, lo strattonava ad un braccio, in modo non violento, rivolgendogli nel contempo frasi gravemente offensive, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica al 7.3.2004 del calc.FREZZATI SIMONE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it