COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 21/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.BEVILACQUESE avverso squalifica al 14.3.2004 all.CESTARI SERGIO, inibizione al 29.2.2004 ass.PARESCHI PALLIANO, al 14.3.2004 mass.GIANAZZI PIETRO e ammenda € 500 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 24.12.2003 gara DOSSESE – BEVILACQUESE del 21.12.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°26 del 21/01/2004- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.BEVILACQUESE
avverso squalifica al 14.3.2004 all.CESTARI SERGIO, inibizione al 29.2.2004 ass.PARESCHI
PALLIANO, al 14.3.2004 mass.GIANAZZI PIETRO e ammenda € 500 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 24.12.2003
gara DOSSESE - BEVILACQUESE del 21.12.2003
Il ricorso della POL.BEVILACQUESE, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in
esame perché proposto, il 10.1.2004, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono
essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è
stata resa nota la decisione che si intende impugnare”).
La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla POL.
BEVILACQUESE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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