COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Inseriti fino al compreso COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 – pubbl. sul sito www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CORMONS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE ANCORA ANDREA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Inseriti fino al compreso COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 – pubbl. sul sito www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CORMONS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE ANCORA ANDREA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.S. POGGIO – A.C. CORMONS DEL 21.12.2003, valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone E; · Visto il C.U. N.18 in data 23.12.2003, del Comitato Provinciale di Gorizia, dove il G.S. squalificava per CINQUE GIORNATE il calciatore ANCORA Andrea (Cormons), per "aver inferto una spinta all’arbitro in segno di protesta avverso una sua decisione tecnica; la sanzione è aggravata in quanto capitano della squadra"; · Letto il ricorso della società che, oltre ad esprimere delle osservazioni negative sull’operato del direttore di gara, intende far apparire l’azione compiuta dal proprio tesserato, come un gesto istintivo rivolto esclusivamente ad attirare l’attenzione dell’arbitro, mal interpretato dallo stesso; per avvalorare la propria tesi, la ricorrente – nel contesto del ricorso – invita questa C.D. a contattare per chiarimenti il "commissario di campo"(?!?) presente a suo dire alla gara; a beneficio della reclamante, s’intende chiarire che non risulta essere stato presente alcun "commissario di campo", bensì – crediamo di capire – un "commissario speciale" (osservatore arbitrale), che in epoca trascorsa poteva fornire – solo in determinate e precise circostanze – spiegazioni scritte agli organi giudicanti, mentre con il "Nuovo testo del Codice di Giustizia Sportiva – Art. 31" (pubblicato in Roma il 31 luglio 2003), non può più intervenire con alcuna segnalazione presso gli Organi di Giustizia Sportiva. · Considerato che il comportamento del calciatore, per giunta nell’espletamento della funzione di "capitano della squadra", vada adeguatamente e giustamente sanzionato nella misura già stabilita in prima istanza. P.Q.M. · Respinge il ricorso dell’A.C. CORMONS e ordina, conseguentemente, l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it