COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. BARCO MURIALDINA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 10.12.2003 (Gara: BARCO MURIALDINA – NUOVA BAGNAIA del 6.12.2003 – Campionato Jun. Prov. VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. BARCO MURIALDINA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 10.12.2003 (Gara: BARCO MURIALDINA – NUOVA BAGNAIA del 6.12.2003 – Campionato Jun. Prov. VT) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato preliminarmente che il ricorso risulta inoltrato con raccomandata del 27.12.2003 e quindi ben oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S.; § considerato che il termine de quo deve essere considerato perentorio e l’inosservanza determina la inammissibilità del ricorso precludendone l’esame nel merito; DELIBERA § di dichiarare inammissibile il reclamo confermando le decisioni impugnate. § La tassa reclamo va incamerata.
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