COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ 19° MUNICIPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL CALCIATORE PARRAVICINI RICCARDO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 18.12.2003 (Gara: 19 MUNICIPIO – SPES MENTANA del 14.12.2003 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ 19° MUNICIPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL CALCIATORE PARRAVICINI RICCARDO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 18.12.2003 (Gara: 19 MUNICIPIO – SPES MENTANA del 14.12.2003 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni svolte dalla Società nel reclamo non possono assumersi in questa sede e comunque non inducono ad una diversa valutazione dei fatti rispetto a quanto deciso in primo grado; § ritenuto che, per quanto riguarda la squalifica del calciatore PARRAVICINI, essa appare congrua anche in considerazione della eventuale involontarietà della condotta del calciatore stesso; il direttore di gara è stato invero colpito al volto durante la vibrante protesta del PARRAVICINI; § con riferimento alla sanzione a carico della Società a prescindere dalla autorizzazione o meno delle persone che si trovavano nella zona antistante gli spogliatoi, l’ammenda è congrua in quanto riferita anche e soprattutto all’atteggiamento provocatorio nei confronti dell’arbitro; § a ben vedere ben più grave sarebbe stata l’ammenda se le persone che hanno tenuto l’atteggiamento provocatorio, fossero state direttamente riconducibili alla Società ricorrente; P.Q.M. § respinge il ricorso e per l’effetto conferma la sanzione fino al 30.6.2004 a carico del calciatore PARRAVICINI e l’ammenda di € 150,00 a carico della Società ricorrente. § La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it