COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNETTA LA MEMORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2004 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS STEFANO E FINO AL 29.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE BELLI MASSIMO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 (Gara: MAGLIANESE-COLONNETTA LA MEMORIA del 7.12.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNETTA LA MEMORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30 APRILE 2004 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS STEFANO E FINO AL 29.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE BELLI MASSIMO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 (Gara: MAGLIANESE-COLONNETTA LA MEMORIA del 7.12.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe non sono neppure parzialmente assumibili, non fornendo alcun utile o probatorio elemento atto a giustificare il comportamento veramente inqualificabile dei calciatori DE ANGELIS STEFANO e BELLI MASSIMO; § che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha puntualmente confermato quanto riportato in referto, fornendo ulteriori ed esaustive informazioni e chiarificazioni circa l’operato dei suddetti calciatori; § che le reiterate minacce e le ingiurie proferite specie nei riguardi di un arbitro donna, sono ad un livello di bassezza tale da risultare inconcepibile, in un campo dove dovrebbe albergare un sano spirito sportivo; § che tali minacce, con addirittura un contatto fisico (spintonamento con il petto nel caso del calciatore DE ANGELIS) e parole triviali si sono ripetute per quasi tutta la partita; § che le sanzioni inflitte appaiono appena congrue DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore DE ANGELIS STEFANO fino al 30.4.2004 e quella del calciatore BELLI MASSIMO fino al 29.2.2004. § La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it