COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS LA LUCCHESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE ULASIE CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 4.12.2003 (Gara: AMATORI PALIANO – VIRTUS LA LUCCHESE del 29.11.2003 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS LA LUCCHESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE ULASIE CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 4.12.2003 (Gara: AMATORI PALIANO – VIRTUS LA LUCCHESE del 29.11.2003 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore ULASIE CRISTIAN possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che, in effetti, il comportamento scorretto e deprecabile, può configurarsi come un atteggiamento inconsulto ma non volto a procurare un danno fisico o a mostrare irriverenza o dispregio; § che, lo stesso arbitro, davanti a questa Commissione ha precisato che il calciatore non gli ha rivolto un’ingiuria e non ha compiuto alcun gesto offensivo e che durante la partita lo stesso quale capitano si era comportato correttamente senza creare alcun problema; § che, solo un eccessivo nervosismo lo ha spinto a quegli atti poco sportivi ed educativi; § che sembra pertanto che sussistono buoni motivi per rivalutare la posizione del calciatore; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore ULASIE CRISTIAN dal 31.12.2004 al 30.6.2004 § La tassa di reclamo va restituita.
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