COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAMAGOR AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE IMPERATORE ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 18.12.2003 (Gara: SAMAGOR – PRIMAVERA APRILIA del 13.12.2003 – Campionato Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAMAGOR AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2004 A CARICO DEL CALCIATORE IMPERATORE ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 18.12.2003 (Gara: SAMAGOR – PRIMAVERA APRILIA del 13.12.2003 – Campionato Jun. Prov. Latina) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di ricorso avverso la squalifica del calciatore IMPERATORE ROBERTO non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili non fornendo alcun utile o probatorio elemento, atto a rivalutare la posizione dell’interessato; § che lo stesso arbitro davanti a questa Commissione ha tenuto a confermare quanto fatto presente in sede di referto evidenziando gli atteggiamenti reiterati e provocatori dell’ IMPERATORE unitamente all’assistente di parte, protrattisi sino dopo la doccia all’uscita dal campo; § che non sussistono motivi per rivalutare la posizione dell’IMPERATORE la cui squalifica appare appena congrua; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore IMPERATORE ROBERTO della Società SAMAGOR sino al 29.2.2004. § La tassa di reclamo va incamerata.
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