COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. SANPOLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL CALCIATORE ANGIUONI VITTORIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 29.12.2003 (Gara: SANPOLESE – CORNETO TARQUINIA del 21.12.2003 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. SANPOLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL CALCIATORE ANGIUONI VITTORIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 29.12.2003 (Gara: SANPOLESE – CORNETO TARQUINIA del 21.12.2003 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in supplemento di referto, l’arbitro; § ritenuto che l’arbitro ha pienamente confermato il proprio referto con riferimento alla circostanza che il calciatore ANGIUONI VITTORIO, alla notifica del provvedimento di espulsione offendeva il medesimo e che, a fine gara, inizialmente impediva all’arbitro di accedere al proprio spogliatoio e, successivamente, lo sgambettava costringendolo ad appoggiarsi con entrambe le mani alla porta dello spogliatoio per evitare di cadere a terra; § rilevato che il comportamento tenuto dal calciatore è di estrema gravità; § considerato, altresì, che le argomentazioni svolte dalla Società a difesa del calciatore non possono giustificare la condotta dello stesso e che la sanzione inflitta appare appena congrua; DELIBERA § di respingere il ricorso proposto e per l’effetto conferma la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 a carica del calciatore ANGIUONI VITTORIO. § La tassa di reclamo va incamerata.
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