COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ATLETICO VILLANOVA DI GUIDONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.3.2004 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 29.12.2003 (Gara: ATL. VILLANOVA GUIDONIA – PASSOCORESE del 21.12.2003 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ATLETICO VILLANOVA DI GUIDONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.3.2004 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 29.12.2003 (Gara: ATL. VILLANOVA GUIDONIA - PASSOCORESE del 21.12.2003 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore DE ANGELIS DANIELE possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi di prova ai fini di una migliore focalizzazione dell’occorso trovando altresì conforto nelle dichiarazioni rese in questa sede dal direttore di gara; § rilevato che il comportamento del calciatore anche se altamente censurabile non ha assunto toni di particolare violenza o minaccia; § ritenuto che la sua reazione al momento del richiamo da parte dell’arbitro (lancio del pallone senza colpirlo) può considerarsi un gesto di stizza e non frutto di volontà di arrecare un danno all’arbitro; § pur non potendosi in alcun modo giustificare un tale comportamento che merita una giusta ed adeguata sanzione sembra che si possa ragionevolmente operare una riduzione della squalifica per le sanzioni suesposte; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore DE ANGELIS DANIELE sino al 31.1.2004; § La tassa reclamo va restituita.
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